Dichiarata improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 13826 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto a prendere atto della dichiarazione e a pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Tale dichiarazione può essere resa in ogni momento fino alla trattenuta della causa in decisione, non assumendo rilievo la circostanza che il giudizio riguardi l’impugnazione di un provvedimento amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, aspirante alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, impugnava il decreto con cui l’Amministrazione Penitenziaria ne aveva disposto l’esclusione dal concorso pubblico per la mancanza del requisito psico-fisico previsto dall’art. 3, comma 1, lett. e), del bando. Contestualmente, chiedeva l’annullamento del verbale della Commissione medica che lo aveva giudicato non idoneo e l’accertamento del diritto a essere ritenuto idoneo, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti. Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, rilevata la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse depositata dal ricorrente in data 17 marzo 2026, ha rammentato che il processo amministrativo è improntato al principio dispositivo, in virtù del quale la parte ha la piena disponibilità dell’azione. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, obbligando il giudice a prendere atto di tale volontà.
La pronuncia di improcedibilità non richiede alcuna valutazione nel merito della controversia, poiché non viene in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo che consenta al giudice di proseguire l’esame del ricorso d’ufficio. Il Collegio, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale sul punto, ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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