Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 1319 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’accertato inadempimento dell’amministrazione debitrice giustifica l’ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di perdurante inerzia, la nomina del commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è applicabile anche alle condanne al pagamento di somme di denaro. Il commissario ad acta non ha diritto ad ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per analogia con la disciplina dettata in materia di equa riparazione.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., notificato il 9 ottobre 2025 e depositato il 10 ottobre 2025, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, del 06/06/2025, n. 868/2025. Con quella pronuncia era stato disposto in suo favore il pagamento di € 1.000,00, oltre interessi, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma. All’udienza camerale del 25 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso concreto la pretesa si fonda su una sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria in data 2 ottobre 2025.
Il Tribunale ha poi riscontrato il rispetto degli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. In particolare, è stato osservato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, dal momento che la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 6 giugno 2025.
Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato dichiarato fondato nel merito e accolto, con conseguente ordine di dare esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle somme indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio ha precisato che il commissario non ha diritto ad ulteriore compenso, in applicazione del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
È stata inoltre accolta la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, con dies a quo dal giorno della notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente e dies ad quem dal giorno dell’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, dal giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del commissario ad acta. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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