Sospensione impianto rifiuti illegittima senza motivazione sul pericolo attuale (TAR Sicilia n. 1327 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’autorizzazione ex art. 208, comma 13, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 presuppone l’inosservanza delle prescrizioni autorizzative e, in via concorrente, l’accertata sussistenza di una situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente. L’amministrazione deve dar conto in modo rigoroso delle evidenze che fondano tale pericolo, non potendosi limitare a richiamare genericamente la sua permanenza. È illegittimo, per deficit motivazionale, il provvedimento che riconosca il venir meno dei “principali” pericoli senza specificare quali situazioni di rischio residuino. La gradualità delle misure previste dalla norma impone che la sospensione sia ancorata a un pericolo attuale e concretamente individuato, non a mere esigenze di adeguamento progettuale.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, autorizzato ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, adibito in particolare al trattamento di rifiuti da imballaggi in plastica e di rifiuto urbano indifferenziato. A seguito di un sopralluogo congiunto con il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, il Dipartimento regionale ha diffidato la società e disposto la sospensione dell’attività per trenta giorni, contestando una serie di criticità.

La società ha chiesto la revoca della misura. L’amministrazione, con il provvedimento poi impugnato, ha preso atto del venir meno dei pericoli “principali”, disponendo il riavvio solo parziale dell’impianto e vietando nelle more la gestione del rifiuto urbano indifferenziato, subordinando la piena ripresa a una proposta progettuale di modifica dell’autorizzazione. Il ricorso, notificato e depositato nel dicembre 2025, ha adito il giudice amministrativo per l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il testo dell’art. 208, comma 13, d.lgs. n. 152/2006 e ne ricostruisce la logica di gradualità: la diffida semplice, la diffida con contestuale sospensione in presenza di situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente, la revoca in caso di mancato adeguamento o di reiterate violazioni. La misura più afflittiva esige, dunque, un duplice presupposto: l’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione e la sussistenza di una situazione di pericolo, di cui il provvedimento deve dar conto.

Il Tribunale osserva che né il D.D.S. n. 1399 del 08.11.2023 né il D.D.G. n. 149 del 05.02.2025 recano riferimento alle misure che l’ARPA ha poi ritenuto necessarie per il completo riavvio. Le prescrizioni aggiuntive risultano introdotte solo con il verbale del N.O.E. successivo al sopralluogo, e non trovano riscontro nei titoli autorizzativi.

È però decisiva un’altra considerazione. La stessa amministrazione ha dato atto, nel provvedimento gravato, che sono venuti meno i “principali” pericoli per l’ambiente e la salute pubblica che avevano giustificato la sospensione, senza tuttavia specificare quali ulteriori rischi residuassero. L’accertamento sulla reale situazione di pericolo avrebbe dovuto essere particolarmente rigoroso e supportato da adeguate evidenze motivazionali.

Il Collegio ravvisa così un deficit motivazionale e una manifesta difformità dal dettato normativo, richiamando sul punto TAR Napoli, sez. V, 27 aprile 2023, n. 2591. Il secondo motivo di ricorso è quindi fondato e assorbente; gli altri restano assorbiti.

In conclusione il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione regionale resistente; sono dichiarate irripetibili nei confronti dell’azienda sanitaria provinciale, non costituita in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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