Azione di ottemperanza, interruzione della prescrizione decennale e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1138 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 114 c.p.a. si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza da eseguire. Le diffide ritualmente notificate all’amministrazione debitrice interrompono il termine prescrizionale, dal quale decorre un nuovo periodo decennale per la proposizione del ricorso. Accertata la perdurante attualità del titolo, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine assegnato e, in caso di inerzia, nomina un commissario ad acta, con facoltà di delega, fissando la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’effetto conformativo del giudicato copre il rilascio del provvedimento autorizzatorio e i connessi appostamenti di bilancio, senza sovrapporsi all’autonoma azione risarcitoria.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una propria precedente sentenza, con la quale era stato annullato il diniego regionale di autorizzazione all’assunzione di una unità di personale, inquadrata nella disciplina della l.r. n. 26 del 1986 e destinata alla definizione delle pratiche di condono edilizio.
Nonostante il passaggio in giudicato del titolo, la Regione non ha rilasciato l’autorizzazione. Il Comune ha quindi agito ex art. 114 c.p.a., dando conto delle diffide intercorse per contrastare l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Avvocatura distrettuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione, con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata. Ha poi esaminato l’eccezione di prescrizione, muovendo dall’art. 114, comma 1, c.p.a., che fissa in dieci anni dal giudicato il termine per proporre l’ottemperanza.
Sul punto il Tribunale ha dato rilievo agli atti di messa in mora ritualmente notificati dal Comune e documentati in atti. Tali diffide hanno interrotto più volte il termine, con la conseguenza che dall’ultima di esse è iniziato a decorrere un nuovo termine decennale. L’eccezione dell’Avvocatura è stata quindi respinta e il ricorso dichiarato tempestivo.
Il TAR ha inoltre escluso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che l’azione si sovrapponesse a quella risarcitoria: la parte ha chiarito a verbale di non perseguire un ristoro economico, ma il rilascio dell’autorizzazione all’assunzione, con i conseguenti appostamenti di bilancio tra enti della Repubblica. L’effetto conformativo del giudicato impone dunque alla Regione di autorizzare l’assunzione, trattandosi di procedura assentita in base alla l.r. n. 26 del 1986, anteriormente alle modifiche recate dall’art. 45, comma 6, della l.r. n. 6 del 1997.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di inutile decorso, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta, individuato nel Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di delega, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando a sostegno la giurisprudenza amministrativa. Sono stati inoltre regolati il compenso del commissario, i termini di deposito della parcella e le modalità telematiche di deposito degli atti, nonché la penalità di mora di euro 50,00 per ogni giorno di ulteriore inerzia, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite, liquidate in applicazione dei parametri del D.M. n. 147/2022, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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