Silenzio-inadempimento del Comune sulla diffida per lottizzazione abusiva (TAR Campania n. 87 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di provvedere in capo alla pubblica amministrazione è configurabile quando una norma di legge lo impone e sussiste una situazione di incertezza giuridica che richieda l’adozione di un atto amministrativo idoneo a chiarire i termini della vicenda. Non integra conclusione del procedimento la nota con cui l’amministrazione si limiti a trasmettere la diffida agli uffici interni, senza assumere alcuna determinazione positiva o negativa: si tratta di atto meramente interlocutorio o soprassessorio, che non costituisce provvedimento ultimativo e non fa venir meno l’interesse al ricorso. La trasmissione agli uffici interni non equivale a provvedimento espresso e motivato, con conseguente illegittimità del silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a. e ordine di concludere il procedimento nel termine fissato.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di alcune unità immobiliari di un complesso a destinazione turistico-ricettiva, ha presentato al Comune una diffida, poi integrata, chiedendo l’accertamento della lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001, l’irrogazione delle ordinanze di ripristino e sgombero, la gestione unitaria degli immobili e la verifica delle posizioni anagrafiche.

Lamentando l’inerzia dell’ente, il ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna dell’amministrazione a provvedere e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità, sostenendo di avere già riscontrato l’istanza; si è costituito anche il gestore del complesso, contestando la sussistenza dei presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza costante sull’obbligo di provvedere: esso sussiste quando una norma di legge lo impone e quando l’istanza richiede un atto amministrativo che chiarisca i termini della vicenda. Nel caso di specie la diffida, protocollata e poi integrata, è rimasta sostanzialmente inevasa. A fronte di segnalazioni puntuali, l’amministrazione non ha adottato alcun provvedimento esplicito motivando sull’eventuale infondatezza delle richieste, limitandosi a trasmettere una nota interlocutoria agli uffici competenti.

Tale nota non è idonea a qualificarsi come atto conclusivo del procedimento ex art. 2 l. n. 241/1990. Se lo fosse stata, il ricorso sarebbe improcedibile; ma il Comune non ha affrontato la questione centrale del mutamento di destinazione d’uso, supportata dalla documentazione allegata, né ha smentito la circostanza della residenza anagrafica presso il complesso, incompatibile con il vincolo di destinazione.

Il Collegio richiama il principio per cui, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., presupposto della condanna è che perduri l’inerzia al momento della pronuncia. L’inerzia permane quando l’amministrazione adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio, che non dà vita a un provvedimento ultimativo ma a un rinvio sine die (Cons. Stato, Sez. IV, n. 9543 del 27/11/2024).

Dalla documentazione del Comune emerge una vigilanza frammentaria, non estesa all’intero complesso, laddove la verifica avrebbe dovuto essere unitaria. Le ordinanze di ripristino non risultano eseguite e il Comune non ha attivato i poteri d’ufficio previsti dall’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, ossia l’esecuzione coattiva e la segnalazione alla Procura della Repubblica. La Polizia Municipale si è limitata a verifiche parziali, senza accertare il titolo legittimante di tutti i proprietari.

Il Collegio rileva inoltre lo scostamento funzionale dalla destinazione turistico-ricettiva, desumibile dal numero di posti letto autorizzati rispetto all’occupazione da parte di nuclei familiari, nonché l’assenza di accertamenti su box auto, locali commerciali e pertinenze. La vigilanza esercitata risulta pertanto parziale e strutturalmente inidonea. Ne consegue la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento e l’ordine di concludere il procedimento entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di mancata ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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