Nullità clausola invariabilità prezzi e obbligo revisione ex art. 115 (TAR Campania n. 4538 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, la clausola contrattuale che prevede l’invariabilità dei corrispettivi per l’intera durata del rapporto, con conseguente sostituzione automatica della clausola ai sensi dell’art. 1339 c.c.. L’obbligo di revisione dei prezzi non trova deroga per i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni, ancorché accompagnata dal noleggio di strumentazione, non riconducibili ai servizi di assistenza sanitaria di cui all’allegato IIb del codice dei contratti. La domanda di revisione soggiage al solo termine di prescrizione quinquennale, senza che possa configurarsi una decadenza correlata alla cessazione del contratto; grava comunque sull’interessato l’onere di provare gli elementi costitutivi della pretesa, mediante l’allegazione degli ordinativi di fornitura.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria nel 2014 di due lotti di una procedura indetta dalla centrale di committenza per la fornitura di sistemi diagnostici per immunochimica, stipulava con quest’ultima altrettante convenzioni di durata quinquennale, contenenti una clausola di invariabilità dei corrispettivi. Dopo la scadenza dei contratti, la società avanzava due istanze di revisione prezzi ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, riferite sia ai rapporti cessati sia a quelli asseritamente prorogati.
La centrale di committenza respingeva entrambe le richieste, invocando la clausola di invariabilità, la natura di servizi di assistenza sanitaria dell’oggetto contrattuale, l’incompetenza a provvedere e la tardività delle domande. La società impugnava i due dinieghi, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 115 cit. e dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, chiedendo altresì l’accertamento del diritto alla revisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, riuniti i ricorsi per connessione, ha innanzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente per mancata contestazione del segmento motivazionale relativo all’allegato IIb, rilevando che l’affermazione dell’inderogabilità della disciplina sulla revisione prezzi è logicamente incompatibile con la tesi della derogabilità, sì da investire implicitamente tutte le ragioni del diniego.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto nulla la clausola sull’invariabilità dei corrispettivi, in quanto contrastante con il carattere imperativo dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, con conseguente inserzione automatica della previsione codicistica nel contratto ex art. 1339 c.c. Ha inoltre escluso l’operatività della deroga invocata per i servizi di cui all’allegato IIb, trattandosi nella specie di un appalto di fornitura di beni e reagenti, non qualificabile come servizio di assistenza sanitaria.
Quanto alla competenza a provvedere, la Corte ha chiarito che l’istruttoria revisionale spetta al dirigente responsabile dell’acquisizione di beni e servizi, individuato nella centrale di committenza che ha indetto la procedura e stipulato le convenzioni, mentre gli enti aderenti hanno solo formalizzato un atto di adesione a un contratto aperto ai sensi dell’art. 1332 c.c..
Il Collegio ha poi disatteso l’eccezione di tardività, affermando che la domanda di revisione incontra il solo limite della prescrizione quinquennale, senza che la cessazione del contratto determini decadenza. Ha infine respinto l’ulteriore domanda di accertamento del diritto alla revisione, per carenza probatoria: quanto ai rapporti cessati, la società non aveva prodotto gli ordinativi di fornitura idonei a comprovare l’effettività delle prestazioni nel quinquennio; quanto ai rapporti in essere, non aveva allegato i titoli giuridici delle asserite proroghe, né chiarito se si trattasse di proroga o di rinnovo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1332 c.c. – Adesione di altre parti al contratto
- Art. 1339 c.c. – Inserzione automatica di clausole