Commissario ad acta e ottemperanza al giudicato per la carta docenti (TAR Sicilia n. 1135 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta che provvede su istanza di parte. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere la carta docenti e ad accreditarne gli importi in favore di ciascuno, oltre interessi.

Il titolo indicava, per ogni ricorrente, le somme e gli anni scolastici di riferimento. Il Ministero, costituitosi in giudizio, non vi aveva dato esecuzione. I ricorrenti hanno quindi chiesto al giudice amministrativo l’ordine di adempimento e, in caso di perdurante inerzia, la nomina del commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. Il primo è il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da prova documentale. Il secondo è l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, parimenti provato.

Accertati i presupposti, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione intimata di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. L’ulteriore termine assegnato è di sessanta giorni.

Il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Ha inoltre regolato compenso e spese del commissario, con rinvio al d.P.R. n. 115/2002, e ha fissato il dies a quo per la presentazione della parcella, a pena di decadenza, non nel deposito della relazione bensì nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il deposito degli atti del commissario deve avvenire esclusivamente tramite la procedura telematica.

Le spese di lite, liquidate secondo i medi rispetto al valore, seguono la soccombenza dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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