Cessazione materia contendere e spese per soccombenza virtuale nel silenzio della PA (TAR Sicilia n. 1110 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito sul silenzio-inadempimento, disciplinato dall’art. 117 cod. proc. amm., il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere tutte le volte in cui, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm.. La sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo, se interviene dopo la proposizione del ricorso, non determina la sua inammissibilità originaria, ma la perdita sopravvenuta di interesse alla decisione sul merito. Sulle spese segue la soccombenza virtuale: la parte pubblica intimata, la cui inerzia ha costretto il ricorrente ad adire il giudice, va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate secondo i parametri vigenti e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Un genitore esercente la potestà sul figlio minorenne ha presentato in via amministrativa, in data 24.01.2025, istanza all’Azienda Sanitaria Provinciale competente per l’accesso del figlio al beneficio economico riservato ai nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima, in applicazione dell’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 e della disciplina regionale di riferimento.
Non avendo ottenuto alcuna conclusione del procedimento, il genitore ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’Azienda di provvedere, la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Con memoria del 14.02.2026, la parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna della controparte alle spese con distrazione al difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione processuale centrale: quali conseguenze derivino, nel rito sul silenzio, dalla sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo dopo la proposizione del ricorso. La risposta è ricavata direttamente dalla disciplina positiva. L’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm. impone al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere ogni volta che, in pendenza di giudizio, la pretesa azionata risulti pienamente soddisfatta.
Il Collegio verifica che tale condizione si è concretamente avverata. La parte ricorrente ha dichiarato in memoria l’intervenuta conclusione del procedimento, con ciò perdendo l’interesse a una pronuncia sul merito dell’obbligo di provvedere. Non residua, dunque, alcuno spazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio né per l’ordine di provvedere, e tanto meno per la nomina del commissario ad acta, essendo venuta meno la situazione di inerzia che ne costituiva il presupposto.
La decisione si concentra poi sul regolamento delle spese. Il Tribunale applica il criterio della soccombenza virtuale, che valuta la posizione sostanziale delle parti avendo riguardo all’esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza della sopravvenienza. L’inerzia dell’Azienda, protrattasi fino alla proposizione del ricorso, ha costretto il ricorrente ad attivare la tutela giurisdizionale: la parte pubblica va pertanto condannata al pagamento delle spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il dispositivo dispone inoltre la comunicazione alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 2, comma 8, legge n. 241/1990, e l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, in attuazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.