Ottemperanza al giudicato civile e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 290 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere azionato quando risulti attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, e sia stato notificato all’Amministrazione soccombente presso il domicilio reale. L’azione esecutiva presuppone l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al processo amministrativo di ottemperanza. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’inerzia reiterata e seriale giustifica la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per i profili di responsabilità erariale.
Il Fatto
La parte ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine. Il titolo, pubblicato e notificato, era passato in giudicato senza che l’Amministrazione vi desse esecuzione.
La ricorrente ha quindi chiesto al TAR l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale e notificata a mezzo PEC al Ministero presso il suo domicilio reale. Il TAR richiama sul punto la disciplina dell’art. 475 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva, con richiamo a un precedente del TAR Sicilia Catania n. 3512 del 2024.
Il Collegio ha poi accertato che, alla data di proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel richiamare tale regola, il TAR cita un proprio precedente conforme del TAR Lombardia Milano n. 3479 del 2024, confermandone l’applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
Non essendovi contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato, il TAR ha ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, secondo un richiamo al TAR Lombardia Milano n. 2439 del 2025.
Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero, con liquidazione parametrata al d.m. n. 55/2014 e ridotta per la semplicità e la serialità dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia dell’Amministrazione non costituisce un’ipotesi isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale di condanne inottemperate. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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