Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad (TAR Sicilia n. 1114 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento delle somme liquidate nel titolo entro il termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 ed escludendo il compenso per l’attività sostitutiva, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale civile ha riconosciuto il loro diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il giudice ordinario aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle somme corrispondenti agli anni scolastici rivendicati da ciascuna ricorrente, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Il ricorso è stato notificato il 28 novembre 2025 e depositato il successivo 5 dicembre. Il Ministero si è costituito in giudizio. La questione arriva davanti al giudice amministrativo perché l’amministrazione non ha dato spontanea esecuzione al titolo esecutivo formato davanti al giudice del lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da documentazione del 4 agosto 2025, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo al Ministero mediante PEC, di cui è stata fornita prova.
Accertati tali presupposti, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, la nomina del commissario ad acta è caduta sul Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.
Sul compenso del commissario il Collegio ha applicato per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, ma estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Poiché il commissario è un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività sostitutiva rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a compenso.
Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ha infine disciplinato le modalità di deposito degli atti del commissario, da effettuarsi esclusivamente tramite la procedura telematica PAT con l’apposito modulo. Le spese di lite, comprensive degli atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura commisurata alla non particolare complessità delle questioni, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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