Progressioni verticali tra aree legittimo colloquio illegittimi pesi difformi CCNL (TAR Toscana n. 355 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle progressioni verticali tra aree del personale degli enti locali, la disciplina di cui all’art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 13 del CCNL funzioni locali 2019-2021 non impone un meccanismo automatico di sviluppo di carriera. Residua in capo all’amministrazione un margine di discrezionalità nell’individuazione delle modalità di accertamento delle competenze professionali, potendo optare per un colloquio attitudinale o per una prova orale. Nelle procedure di progressione “in deroga” non trova applicazione il riferimento ai titoli o competenze “ulteriori” previsto per le procedure ordinarie. È invece illegittimo il regolamento comunale che, per ciascuno degli elementi di valutazione di cui all’art. 13, comma 7, del CCNL, attribuisca un peso percentuale inferiore al 20%.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Comune di Cecina inquadrata nell’Area Istruttori, ha partecipato alla procedura di progressione verticale tra aree indetta con determinazione dirigenziale n. 392 del 16 aprile 2024, per il passaggio all’Area Funzionari/Elevata Qualificazione su quattro profili contrassegnati dai codici B1, B2, B3 e B4. Si è collocata quarta per il profilo B1, terza per il B2, seconda per il B3 e seconda per il B4.

Ha impugnato gli atti relativi alle sole selezioni B1 e B4, insieme al regolamento comunale approvato con delibera n. 19 del 30 gennaio 2024. Ha lamentato che la procedura non si sarebbe limitata alla comparazione di titoli ed esperienze, ma avrebbe introdotto un vero concorso interno con colloquio, e che i pesi dei criteri sarebbero stati alterati rispetto ai minimi contrattuali.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta la previsione di un colloquio volto a valutare le competenze professionali. La ricorrente ritiene che l’art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001, in discontinuità con il regime previgente, imporrebbe un procedimento basato sulla sola comparazione di parametri predeterminati, senza prove d’esame, e che il Comune avrebbe introdotto criteri non previsti.

La censura è respinta. Il Collegio distingue le progressioni “ordinarie”, disciplinate dall’art. 15 del CCNL, da quelle “in deroga” di cui all’art. 13, comma 6, del CCNL, che consentono il passaggio tra aree anche al personale privo del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno. Solo per le prime opera il riferimento ai titoli o competenze “ulteriori”. Alla selezione in esame si applica la disciplina “in deroga”.

La Corte afferma che la norma non introduce un meccanismo automatico di carriera e che residua un margine di discrezionalità sulle modalità di accertamento delle competenze, potendo optarsi per un colloquio attitudinale. Richiama Cons. Stato, sez. V, n. 4790 del 2025 e TAR Lazio Roma, sez. II, n. 4036 del 2025, secondo cui la quota attribuita al colloquio non è irragionevole.

Il secondo motivo è invece fondato. Il regolamento comunale e l’avviso attribuiscono 15 punti su 100 ai titoli, 35 alle competenze e 50 all’esperienza, con un peso ai titoli inferiore al 20%. L’art. 13, comma 7, del CCNL impone a ciascun elemento un peso non inferiore a tale soglia. Respinta l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, il Collegio annulla il regolamento e gli atti impugnati nei limiti dei profili B1 e B4.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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