Riparto dei seggi residuali e riavvolgimento della graduatoria dei resti nelle elezioni regionali pugliesi: la clausola di salvaguardia non si “consuma” tra le fasi (TAR Puglia n. 546 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La graduatoria decrescente dei voti residuati, espressi in percentuale del quoziente elettorale circoscrizionale, costituisce un parametro fisso che presiede alla distribuzione territoriale dei seggi in tutte le fasi del procedimento elettorale regionale pugliese, senza meccanismi iterativi di ricalcolo. I seggi attribuiti in sede di Collegio Unico Regionale non “consumano” la posizione in graduatoria della circoscrizione che li riceve, né i voti residuati che hanno concorso alla loro attribuzione possono considerarsi “esauriti”. La clausola di salvaguardia territoriale, che impone di iniziare la ripartizione dalla prima circoscrizione priva di seggi, ha natura eccezionale e derogatoria e le posizioni da essa soddisfatte “danno luogo all’assegnazione” di seggi ai fini del riavvolgimento della graduatoria previsto dalla norma. Ne consegue che, una volta garantita la rappresentanza minima a tutte le circoscrizioni, gli ulteriori seggi si attribuiscono scorrendo nuovamente la graduatoria dalla prima posizione non ancora esaurita nella fase in corso.

Il Fatto

Una candidata nella lista “Decaro Presidente” per la circoscrizione di Bari, alle elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre 2025, impugnava l’atto di proclamazione degli eletti. L’Ufficio Centrale Regionale, nella ripartizione dei seggi aggiuntivi derivanti dal premio di maggioranza, aveva attribuito l’ultimo seggio spettante alla lista alla circoscrizione di Foggia, prima in graduatoria per voti residuati, e non a quella di Bari, quarta. La ricorrente, proclamata eletta solo in seguito alla correzione richiesta, deduceva la violazione dell’art. 15, comma 6, n. 5, lett. a), della legge n. 108/1968, come modificata dalla legge regionale n. 2/2005, sostenendo che la graduatoria avrebbe dovuto essere percorsa in modo lineare tra le diverse fasi, senza “saltare” le circoscrizioni che avevano già ottenuto seggi a quoziente pieno o in sede di Collegio Unico Regionale.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale, dando continuità ai principi di Cons. Stato, Sez. II, n. 5618 del 2021, ha ricostruito il meccanismo di riparto. La prima fase del procedimento è proporzionale e attribuisce 23 seggi; la seconda fase distribuisce i restanti 27, comprensivi del premio di maggioranza. La graduatoria dei resti, cristallizzata al momento della conclusione della sotto-fase dei quozienti pieni, non distribuisce voti ma colloca geograficamente i seggi già guadagnati dal gruppo di liste su scala regionale.

Il Collegio ha disatteso la tesi dello “scorrimento progressivo” tra le fasi. Tale impostazione presuppone che i voti residuati siano “non ancora spesi” e che la posizione in graduatoria si consumi quando ha prodotto un seggio. Al contrario, i resti di tutte le circoscrizioni concorrono unitariamente a determinare il pacchetto di seggi del gruppo: chi è primo in graduatoria non è premiato due volte con i medesimi voti, ma si colloca due volte in testa al criterio distributivo, perché il suo residuo proporzionale resta il più elevato. Un riavvolgimento dalla prima posizione, quindi, non è un doppio beneficio ma la coerente applicazione dell’unico parametro di distribuzione territoriale scelto dal legislatore.

Quanto alla clausola di salvaguardia per le circoscrizioni prive di seggio, il Tribunale ha chiarito che essa non introduce un meccanismo estraneo alla graduatoria, ma ne costituisce una specifica modalità di attivazione. Il seggio attribuito alla circoscrizione priva di rappresentanza è prodotto dalla graduatoria stessa, con un diverso punto di inizio. Ne deriva che quella posizione ha “dato luogo all’assegnazione” e va computata ai fini della verifica del riavvolgimento. L’interpretazione è confermata dal confronto sistematico con la clausola identica prevista per la prima fase e dall’argomento storico relativo alla formulazione originaria della legge statale.

Applicando tali principi al caso concreto, alla lista spettavano 4 seggi nella seconda fase. La clausola ha operato per le circoscrizioni prive di seggi (Taranto, BAT, Brindisi). Per il quarto seggio, la prima posizione non esaurita nella seconda fase era Foggia (posizione 1), non Bari (posizione 4). La tesi della ricorrente, che postulava lo scorrimento progressivo, è stata respinta, con assorbimento della censura sul travisamento dei presupposti fattuali. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *