Recupero differenze tariffarie alle strutture convenzionate: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1067 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto il recupero delle differenze tariffarie nel rapporto tra azienda sanitaria e strutture di laboratorio convenzionate attiene al quantum della prestazione dovuta e si svolge su un piano paritetico, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario. La nota-circolare assessoriale che si limita a richiamare gli esiti dei giudizi sul D.A. n. 170/2013 e a indirizzare le aziende al recupero è priva di statura provvedimentale, sicché non radica la giurisdizione amministrativa. La dedotta violazione del giudicato va fatta valere con il ricorso per ottemperanza ex artt. 31, comma 4, e 114 cod. proc. amm., non potendo il giudice della cognizione convertire l’azione né pronunciarsi sulle patologie del giudicato.
Il Fatto
Numerose strutture di laboratorio convenzionate hanno impugnato la nota-circolare dell’Assessorato regionale alla Salute e i provvedimenti con cui l’azienda sanitaria provinciale ha riavviato e definito i procedimenti di recupero delle differenze tariffarie per il triennio 2007-2009, con richiesta di somme determinate unilateralmente.
Le ricorrenti hanno sostenuto che la pretesa si fonda su atti già annullati in giudizio e contrasta con il giudicato formatosi su una serie di pronunce del giudice amministrativo, tra cui diverse sentenze del TAR e del C.G.A.R.S. Hanno dedotto la violazione di legge, il difetto di istruttoria e la lesione del legittimo affidamento. L’azienda sanitaria ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, avendo la pretesa carattere meramente patrimoniale, oltre all’inammissibilità del ricorso collettivo e alla sua infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata, richiamando integralmente le sentenze della Sezione staccata di Catania n. 4276 e n. 4278 del 30.12.2024, rese su fattispecie identiche.
La nota-circolare assessoriale è qualificata come atto privo di statura provvedimentale: essa si limita a prendere atto degli esiti dei giudizi sul D.A. n. 170/2013 e a invitare le aziende a procedere al recupero per il solo triennio 2007/2009, in coerenza con le sentenze del Consiglio di Stato n. 4840 e n. 4843 del 24 giugno 2021, secondo cui gli sconti tariffari di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 operano solo per quel periodo.
Analoga natura è riconosciuta all’atto d’indirizzo per l’armonizzazione dei procedimenti di recupero e alla nota assessoriale richiamata, di carattere interlocutorio. Ne deriva che la controversia non verte sull’an, ma unicamente sul quantum del recupero, riconducibile a un assetto paritetico tra amministrazione sanitaria e strutture convenzionate: la giurisdizione appartiene dunque al giudice ordinario.
Non giova al radicamento della giurisdizione amministrativa la deduzione della violazione del giudicato. Il Collegio osserva che la nullità per violazione del giudicato va fatta valere con il ricorso per ottemperanza ex artt. 31, comma 4, e 114 cod. proc. amm., mentre il giudice della cognizione non può convertire l’azione, non essendo competente a pronunciarsi sulle patologie del giudicato, come affermato dalle Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 2 del 2013. La doglianza è pertanto inammissibile.
Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproporre la domanda innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. L’esito in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.