Rinnovo permesso di soggiorno per studio e sopravvenienze favorevoli (TAR Toscana n. 1597 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, adottato all’esito di un procedimento protrattosi per un tempo abnorme e notificato molti mesi dopo la sua adozione, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione se l’Amministrazione non valuta gli elementi sopravvenuti favorevoli maturati nel frattempo. L’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 impone di considerare i nuovi elementi favorevoli allo straniero esistenti e rappresentati, o comunque conoscibili, nel corso del procedimento. Il principio del tempus regit actum non può essere applicato in modo formalistico quando il ritardo amministrativo abbia cristallizzato la decisione su una situazione non più attuale. Le sopravvenienze successive all’atto, se modificano in modo significativo la posizione dell’interessato, impongono una rinnovata valutazione in sede di riesame, in un’ottica di proporzionalità, buona fede e tutela dell’affidamento.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, presentava in data 31.08.2020 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio alla Questura di Pisa, allegando la documentazione prescritta. Nel corso dell’istruttoria l’Amministrazione rilevava carenze documentali e, previa comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/1990, lo invitava più volte a integrare la pratica, con convocazioni intervenute tra il 2020 e il 2021. L’istante produceva progressivamente la documentazione richiesta, tra cui l’attestato di copertura sanitaria, i documenti sui mezzi di sostentamento e le certificazioni universitarie.

All’esito dell’istruttoria la Questura riteneva insussistente il presupposto del profitto minimo richiesto dall’art. 46, comma 4, D.P.R. n. 394/1999, rilevando il mancato superamento del numero minimo di esami. Con provvedimento del 04.02.2025 disponeva il rifiuto del rinnovo e intimava di lasciare il territorio nazionale. Il provvedimento veniva notificato solo l’11.11.2025. Il ricorrente impugnava la decisione davanti al TAR Toscana.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso. I due motivi, trattati congiuntamente per connessione oggettiva, denunciano la violazione dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e tutela dell’affidamento, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per l’irragionevole durata del procedimento.

Il provvedimento impugnato si fonda sull’assenza del requisito del profitto minimo per l’anno accademico 2020/2021. Il TAR rileva però che, dopo la fase istruttoria e prima della notificazione del diniego, sono sopravvenuti elementi rilevanti: l’interessato ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria aerospaziale il 24.07.2025, completando il percorso formativo originario, e si è poi iscritto a un ulteriore corso di laurea specialistica, versando la relativa tassa e frequentando le attività didattiche.

Secondo il consolidato orientamento richiamato dal Collegio, la disciplina del soggiorno per studio mira a consentire la permanenza dello studente che dimostri serietà ed effettività del percorso formativo, impedendo solo l’uso strumentale dello status di studente per prolungare sine die il soggiorno. Il rinnovo non può essere negato per la sola non identità tra il corso inizialmente autorizzato e quello di successiva iscrizione.

Il Tribunale afferma che, ferma la regola del tempus regit actum, la materia è connotata da una specifica clausola di attualizzazione: l’art. 5, comma 5, T.U. immigrazione impone di prendere in considerazione i nuovi sopraggiunti elementi favorevoli. L’obbligo riguarda gli elementi sopravvenuti alla domanda e anteriori all’adozione dell’atto, ma le circostanze successive, quando modificano in modo significativo la posizione dell’interessato, non restano prive di rilievo e possono imporre una rinnovata valutazione in sede di riesame, specie se maturate in un contesto segnato da ritardi non imputabili all’istante.

Ne discende che il principio non può essere applicato in modo meramente formalistico quando l’Amministrazione, dopo aver lasciato decorrere un tempo abnorme e aver notificato il diniego molti mesi dopo la sua adozione, cristallizzi la valutazione su una situazione non più attuale. La mancata considerazione del mutamento si traduce in un difetto di proporzionalità e di ragionevolezza. La necessità di una valutazione attuale è rafforzata dai principi di buona fede e tutela dell’affidamento richiamati dall’art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/1990, nonché dall’art. 8 CEDU, che tutela la vita privata e il radicamento progressivamente maturato nel Paese di soggiorno.

Il provvedimento è quindi viziato per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto fondato su una valutazione cristallizzata del pregresso andamento accademico, senza considerare che il percorso originario era stato concluso e che l’interessato aveva intrapreso un nuovo percorso universitario. Il ricorso è accolto e l’atto annullato. Le spese sono compensate per la peculiarità dei fatti; il compenso al difensore è liquidato ai valori minimi con dimezzamento ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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