Cessazione della materia per annullamento in autotutela e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Sicilia n. 1068 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuto nel corso del giudizio, integra un fatto sopravvenuto idoneo a realizzare l’interesse del ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, da liquidare secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il giudice valuta quindi la fondatezza della domanda originaria e, ove la reputi sussistente, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese e alla refusione del contributo unificato.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la delibera con cui l’azienda ospedaliera resistente ha indetto la procedura di gara per l’affidamento quinquennale del servizio di lavanolo, unitamente al disciplinare tecnico, ai criteri di valutazione dell’offerta e al capitolato d’oneri. Il ricorso censurava, tra l’altro, la sottostima della base d’asta rispetto al reale valore del servizio, tale da impedire la formulazione di un’offerta valida.

Nel corso del giudizio, con successiva delibera, il Direttore Generale ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato, indìcendo una nuova procedura. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna della resistente alle spese, in virtù della soccombenza virtuale. All’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che i provvedimenti adottati in autotutela costituiscono fatto sopravvenuto idoneo a modificare l’assetto di fatto e a realizzare pienamente l’interesse del ricorrente. Richiamando un proprio precedente del Consiglio di Stato, il Tribunale afferma che l’annullamento del provvedimento impugnato, intervenuto nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere.

Tale declaratoria, osserva il giudice, non esime dal pronunciare sulle spese di lite. Il Collegio applica i principi in materia di soccombenza virtuale, che impongono di valutare la fondatezza della domanda originaria per stabilire quale parte avrebbe dovuto considerarsi soccombente in caso di decisione piena.

Sul punto il Tribunale ritiene fondata la proposta domanda di annullamento. Quello che nel provvedimento di secondo grado è definito “mero errore materiale” disvela quella stessa sottovalutazione della base d’asta dedotta dalla ricorrente con il primo motivo di gravame. La circostanza che l’amministrazione sia intervenuta in autotutela non elide, dunque, la sostanziale fondatezza delle censure.

Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con condanna dell’azienda ospedaliera al pagamento delle spese di giudizio e alla refusione del contributo unificato. L’annullamento in autotutela, pur privando di interesse la pronuncia di merito, non sottrae l’amministrazione alle conseguenze economiche del proprio operato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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