Precedenza al comando in sede vacante e anzianità di grado tra ufficiali (TAR Trentino-Alto Adige n. 114 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione di un incarico di comando in sede vacante ha natura di provvedimento intuitu personae, fondato sulla scelta dell’Amministrazione in attesa della nomina del titolare. In tale fattispecie il criterio di precedenza è quello generale del grado e, a parità di grado, dell’anzianità, secondo gli artt. 626, comma 1, e 854 c.o.m. La precedenza degli ufficiali del Ruolo Normale prevista dall’art. 855-bis c.o.m. opera, al comma 1, solo per l’assolvimento degli obblighi di comando prescritti per l’avanzamento e, al comma 2, quando l’ufficiale già ricopra l’incarico valido ai fini dell’avanzamento. Trattandosi di norma derogatoria, essa non è suscettibile di estensione analogica. Ne consegue che, in presenza di ufficiale di grado superiore, non è dovuta alcuna valutazione comparativa con l’aspirante di grado inferiore.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri proveniente dal Ruolo Normale, impugnava il provvedimento con cui il Comandante provinciale della Legione aveva ceduto il proprio incarico in favore del controinteressato, ufficiale appartenente al Ruolo Speciale Esaurimento, perché lo reggesse in sede vacante congiuntamente al proprio incarico di Comandante del Reparto Operativo.
Il ricorrente riteneva che l’assegnazione dovesse essere disposta in suo favore, invocando la precedenza degli ufficiali del Ruolo Normale sull’assolvimento degli obblighi di comando. Proponeva istanza al Comando Generale, senza riscontro, e quindi ricorso, integrato da motivi aggiunti avverso i successivi messaggi di assegnazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’incarico. L’assegnazione in sede vacante costituisce, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, Sez. III, parere n. 4379 del 25 ottobre 2012, un incarico conferito intuitu personae, distinto dal comando interinale assunto dal militare più anziano in sostituzione del titolare.
Anche prescindendo da tale natura, il parametro corretto è offerto dall’art. 715, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, che per la sostituzione del militare impedito richiama, in mancanza di disposizioni particolari, il militare più elevato in grado e, a parità, più anziano. Concorrono gli artt. 626, comma 1, e 854 c.o.m., che ordinano gerarchicamente il personale e attribuiscono rilievo all’anzianità di grado.
Il controinteressato vantava maggiore anzianità di grado rispetto al ricorrente; la circostanza, non specificamente contestata, è acquisita in forza del principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a., con richiamo alla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4877 del 2015) e alla consolidata applicazione dello stesso T.R.G.A. Bolzano.
Il Collegio esclude l’operatività dell’art. 855-bis c.o.m. Il comma 1 circoscrive la precedenza, con l’avverbio “solo”, all’assolvimento degli obblighi di comando individuati dalla tabella 4, quadro I, specchio B; l’incarico ambito non rientra tra quelli. Il comma 2 presuppone che l’ufficiale già ricopra l’incarico valido ai fini dell’avanzamento, oltre i periodi minimi; ipotesi estranea al caso di specie, in cui il ricorrente non rivestiva la posizione anelata.
Destituite di fondamento sono anche le censure dei motivi aggiunti: la sostituzione del controinteressato trae origine da una proposta di impiego anteriore al ricorso, il titolo di bilinguismo è posseduto anche dal controinteressato, e la dedotta incompatibilità con la carica di R.U.P. è priva di attualità, essendo stato l’ufficiale sollevato dalla funzione. Le impugnazioni sono rigettate, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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