Ottemperanza al giudicato: la Carta docente va assegnata (TAR Sicilia n. 1038 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo azionato sia una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, riconducibile tra i provvedimenti esecutivi di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. L’azione presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e l’avvenuta notificazione della sentenza, con il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’attuazione del comando giudiziale e, per il caso di perdurante inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che accertava il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, con condanna dell’amministrazione scolastica all’erogazione della somma di € 500,00, oltre interessi, per l’anno scolastico oggetto di causa. La sentenza, notificata in forma esecutiva, era divenuta definitiva per mancata impugnazione, come attestato dal relativo passaggio in giudicato.

Decorso inutilmente il termine dilatorio, l’amministrazione era rimasta inerte, senza attivare la Carta né accreditare le somme dovute. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la determinazione delle modalità attuative e la nomina anticipata di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione. Sussiste l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e risulta avvenuta la notificazione della sentenza, con il conseguente decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Su queste basi il ricorso è stato dichiarato ammissibile.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato l’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., che include espressamente tra i titoli esecutivi azionabili mediante l’ottemperanza le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Nessun dubbio, pertanto, sull’appartenenza del provvedimento ottemperando al novero dei provvedimenti suscettibili di attuazione con tale rimedio.

Superato lo scrutinio sui presupposti, la Corte ha rilevato che l’amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. L’inerzia ha così integrato il presupposto dell’inottemperanza e ha condotto all’accoglimento del ricorso.

Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di dare attuazione alla sentenza, mediante accreditamento o assegnazione sulla Carta elettronica della somma di € 500,00, oltre interessi di legge, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza. Ha inoltre nominato sin d’ora, ratione muneris, un commissario ad acta, con facoltà di subdelega, destinato ad attivarsi su istanza della ricorrente in caso di inutile decorso del termine, provvedendo all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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