Ottemperanza per la Carta del docente: il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato al Ministero (TAR Puglia n. 53 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ed è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, senza possibilità di estendere la cognizione ad altre domande. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione e per i suoi funzionari. L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, del decreto-legge n. 669/1996. In caso di inerzia, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi, senza liquidazione di compenso se trattasi di dipendente della stessa amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, con sentenza pubblicata il 26.03.2025, il riconoscimento del diritto a fruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione dell’importo nominale di € 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata alla pubblica amministrazione, il Ministero non aveva provveduto all’esecuzione del titolo. La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’amministrazione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali del giudizio di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario aveva comprovata valenza di cosa giudicata, come risultava dalla certificazione della cancelleria, e che era stata notificata con formula esecutiva al Ministero. Il Collegio ha quindi ritenuto osservato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, essendo decorsi oltre centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Nel merito, il giudice amministrativo ha rilevato che il Ministero non aveva contestato l’inadempimento, limitandosi a depositare una nota con cui l’Ufficio Scolastico Regionale specificava la competenza del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero. Tale nota, ad avviso del Collegio, non dimostrava alcuna intervenuta ottemperanza alla sentenza, configurandosi come mera indicazione di ripartizione di competenze interne.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato fin d’ora il Direttore Generale per il personale scolastico quale commissario ad acta, con facoltà di delega, precisando che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa amministrazione debitrice, non sarebbe stato liquidato alcun compenso.
Conclusivamente, il Collegio ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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