Carenza del requisito reddituale al momento dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato: difetto di fumus boni iuris (TAR Lombardia n. 678 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La carenza, in capo al datore di lavoro, al momento della presentazione della domanda di nulla osta all’assunzione del lavoratore straniero, del requisito reddituale previsto dalla Circolare INL n. 3 del 05.07.2022 e dalla Nota INL n. 2066 del 21.03.2023 costituisce circostanza che, se non contestata, priva il ricorso avverso il provvedimento di revoca del nulla osta di sufficiente fumus boni iuris ai fini della concessione della misura cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. L’istanza cautelare va pertanto respinta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato a fronte della richiesta presentata in data 04/12/2023 per l’assunzione del lavoratore straniero. Con il ricorso, la società chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, deducendone l’illegittimità. Si costituiva in giudizio la Prefettura di Pavia, mentre il Ministero dell’Interno non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel valutare l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da sufficiente fumus boni iuris, sulla base di una circostanza non contestata dal ricorrente. La carenza, in capo al datore di lavoro, del requisito reddituale richiesto al momento della presentazione della domanda di nulla osta all’assunzione del lavoratore straniero risultava dirimente.
I requisiti reddituali, come precisati dalla Circolare INL n. 3 del 05.07.2022 e dalla Nota INL n. 2066 del 21.03.2023, devono sussistere già al momento della presentazione dell’istanza. La loro carenza, non contestata dalla parte ricorrente, inficiava la legittimità della richiesta fin dall’origine, rendendo non manifestamente illegittimo il successivo provvedimento di revoca del nulla osta.
In assenza di un profilo di fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto di respingere l’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, disponendo la compensazione delle spese della presente fase. L’ordinanza ha altresì disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Reg. UE 2016/679.
Nota della Redazione
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