Conseguenze della sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale nel comparto sicurezza (C.G.A.R.S. n. 162 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel quadro emergenziale da COVID-19, le conseguenze della sospensione dall’attività lavorativa per inadempimento dell’obbligo vaccinale del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico vanno distinte a seconda della norma applicabile. La decurtazione dell’anzianità di servizio e la mancata maturazione delle ferie non costituiscono effetti che l’Amministrazione può imporre in via amministrativa quando la sospensione sia disposta ai sensi dell’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, introdotto dal d.l. n. 172 del 2021, poiché tale disposizione, di stretta interpretazione, non le prevede espressamente né rinvia al DPCM 12 ottobre 2021. Diversamente, per le fattispecie ricadenti nell’art. 9-quinquies del d.l. n. 52 del 2021, il DPCM trova applicazione e la sua mancata impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il Ministero dell’Interno, con il Comando regionale e provinciale dei Vigili del Fuoco, ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva accolto il ricorso di alcuni appartenenti al corpo, disponendo la ricostruzione del periodo di ferie maturato e dell’anzianità durante la sospensione dal servizio. La sospensione era stata disposta perché i lavoratori non si erano sottoposti all’obbligo vaccinale.

Il giudice di prime cure aveva ritenuto illegittime le clausole dei provvedimenti che escludevano la maturazione di ferie e anzianità per i giorni di assenza. L’Amministrazione ha censurato tale decisione sostenendo che gli effetti pregiudizievoli derivano ope legis dalla scelta del dipendente e che il DPCM 12 ottobre 2021, atto presupposto non impugnato, imponeva la decurtazione. La questione giunge al C.G.A.R.S. in sede di appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo emergenziale. L’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 aveva introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie. Il successivo d.l. n. 127 del 2021 ha novellato il d.l. n. 52 del 2021 inserendo l’art. 9-quinquies, che imponeva il possesso del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici, rinviando a un DPCM per le modalità organizzative.

Solo con l’art. 2 del d.l. n. 172 del 2021 è stato introdotto l’art. 4-ter, che ha esteso l’obbligo vaccinale al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, prevedendo la sospensione dal servizio e la privazione della retribuzione, ma senza alcun rinvio al DPCM.

Da qui la distinzione decisiva. Nelle fattispecie disciplinate dall’art. 9-quinquies e dagli artt. 4-ter.1 e 4-quinquies, che richiamano espressamente quella disposizione, trova applicazione il DPCM 12 ottobre 2021. Poiché tale atto non è stato impugnato in primo grado, l’appello è fondato e il ricorso originario è inammissibile per tali periodi.

Nella fattispecie dell’art. 4-ter, invece, manca una norma primaria che autorizzi il DPCM. Il Collegio richiama il principio di legalità e il canone di stretta interpretazione delle discipline emergenziali, non suscettibili di applicazione analogica. La detrazione dell’anzianità, non prevista espressamente, non può essere applicata in via amministrativa. Il Collegio condivide la tesi del giudice di prime cure e conferma l’illegittimità dei provvedimenti nella parte relativa alla decurtazione dell’anzianità e delle ferie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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