Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 241 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il creditore può ottenere l’esecuzione del giudicato di condanna al pagamento di somme purché la pretesa sia sorretta da idonea documentazione e non sia adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione meramente satisfattiva: l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, la cui esatta misura e decorrenza vanno verificate secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’esecuzione e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza della sezione lavoro del tribunale ordinario, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per due anni scolastici, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.

Il titolo è passato in giudicato, come da attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., ed è stato notificato. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il Collegio precisa la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, ex artt. 1283 e ss. cod. civ..

È decorso, inoltre, il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, dei successivi accessori di legge nonché degli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, negli stessi limiti. I conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ.

Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è dovuto, trattandosi di funzioni commissariali rientranti nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. e artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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