Ottemperanza a sentenze del Giudice di Pace con nomina commissario ad acta (TAR Sicilia n. 983 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione soccombente risponde dell’inutile decorso del termine per dare esecuzione al giudicato, con conseguente accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il mancato adempimento, ancorché non contestato, non esonera il giudice dal verificare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Il collegio ordina l’esecuzione integrale del titolo entro un termine perentorio e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’ente. L’incarico dell’ausiliario è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. All’amministrazione inadempiente si applica, su richiesta della parte, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Una società e il proprio difensore, quest’ultimo anche quale procuratore distrattario, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione di due titoli giudiziali con i quali il Comune di Palermo era stato condannato al pagamento di somme e alla eliminazione di un pino domestico posto sul marciapiede antistante un immobile, con contestuale sistemazione della pavimentazione pedonale.

I ricorrenti hanno documentato di aver notificato entrambe le sentenze all’ente tramite PEC e di averne attestato il passaggio in giudicato. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito alcuna giustificazione sull’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato che la documentazione versata in atti conferma la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. L’inerzia dell’amministrazione rispetto a titoli ormai definitivi legittima l’accoglimento del ricorso nei termini illustrati in motivazione.

Il TAR ha quindi ordinato all’ente di provvedere all’esecuzione dei titoli nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, per quanto di rispettivo interesse di entrambi i ricorrenti. In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, viene nominato commissario ad acta il Responsabile del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario fornito delle necessarie competenze, per un ulteriore termine di sessanta giorni.

Sulla figura dell’ausiliario il giudice ha precisato che il munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né compresso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, n. 2039/2019. L’incarico è di natura sostitutiva: le attività di mero impulso rivolte agli uffici dell’ente obbligato non costituiscono corretta esecuzione.

Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con istanza da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione. Il decreto sarà trasmesso alla Procura presso la Corte dei Conti per le valutazioni sulla eventuale responsabilità per danno erariale.

Il collegio ha inoltre disposto, a carico dell’amministrazione e a favore della parte ricorrente, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quantificata in euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, dalla comunicazione della sentenza sino all’effettivo adempimento o alla scadenza del termine concesso all’ente. Le spese di lite, comprensive degli atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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