Il diritto alla terapia ABA è rimesso al piano individuale della ASL, non alla prescrizione del medico privato (TAR Puglia n. 135 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamenti riabilitativi per minori affetti da disturbi dello spettro autistico, la scelta della tipologia e dell’intensità dell’intervento terapeutico, ivi incluso il metodo A.B.A., costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria, che la esercita tramite le strutture preposte (Centro Autismo Territoriale) attraverso un piano terapeutico individualizzato e periodicamente aggiornato. La prescrizione di un medico privato non può sostituirsi alla valutazione della struttura pubblica, né legittimare il riconoscimento automatico di un numero determinato di ore di terapia. Le Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità del 2023 non indicano un monte ore standardizzato, demandando una valutazione personalizzata. Il diritto alla salute non implica un diritto a ricevere prestazioni liberamente individuate dall’interessato come appropriate, ma transita per il momento di esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
Il Fatto
I genitori di una minore affetta da disturbo dello spettro autistico (gravità livello 2) hanno agito davanti al TAR Puglia per ottenere l’accertamento del diritto della figlia a ricevere dalla ASL di Taranto, in via diretta o indiretta, un trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. nella misura di 25 ore settimanali, oltre a 3 ore mensili di supervisione e 2 ore settimanali di logopedia. Tale quantità era stata prescritta da uno specialista privato, mentre il Centro Autismo Territoriale (C.A.T.) di Mottola, dopo una rivalutazione del quadro clinico dell’aprile 2024, aveva ritenuto adeguate 6 ore settimanali di trattamento. A seguito di una ulteriore rivalutazione del giugno 2025, il C.A.T. aveva rimodulato il piano prescrivendo 4 ore settimanali di trattamento diretto RBT, 2 ore di logopedia e 4 ore di supervisione, avviando la minore al Modulo Autismo fascia scolare.
I ricorrenti hanno impugnato con motivi aggiunti anche quest’ultima rivalutazione, chiedendo inoltre la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno per l’inerzia nell’erogazione delle terapie. Nel corso del giudizio, un’ordinanza cautelare aveva disposto la prosecuzione della terapia intensiva nella misura di 20 ore settimanali, confermata in appello dal Consiglio di Stato, che aveva poi accolto un successivo appello della ASL assicurando comunque almeno 20 ore settimanali nelle more della predisposizione di un nuovo piano.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente confermato la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamando l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1781 del 2022, che qualifica come “provvedimento negativo” l’omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in materia di erogazione di trattamenti terapeutici.
Nel merito, il Collegio ha osservato che il trattamento con metodologia A.B.A. rientra tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle linee di indirizzo dell’I.S.S. approvate in conferenza unificata. Tuttavia, le Linee guida I.S.S. 2023 non formulano una indicazione standardizzata del numero di ore di intervento, sottolineando la necessità di una valutazione personalizzata e periodica della risposta al trattamento. La tipologia, la modalità e l’intensità dell’intervento devono essere calibrate sulle caratteristiche cliniche e sul profilo di funzionamento del singolo paziente, tenendo conto dell’età e dei contesti di implementazione.
La Corte ha quindi affermato che la valutazione del medico privato non può essere sovrapposta a quella delle strutture pubbliche cui la legge attribuisce la competenza. Ha inoltre evidenziato come le Linee guida constatino una correlazione inversa tra età del paziente e benefici derivanti dall’intensità del trattamento, citando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 6785/2024, secondo cui i soggetti nella fascia di età 7-12 anni non mostrano una relazione lineare tra incremento dell’intensità dell’intervento e outcome raggiunto. Il Collegio ha valorizzato anche l’art. 4, comma 3, del Regolamento Regionale pugliese n. 9/2016, non impugnato, che per il periodo scolare (6-11 anni) prevede un livello assistenziale di tipo estensivo fino a un massimo di 8 ore settimanali.
Alla luce della relazione depositata dalla ASL il 10 giugno 2025, il TAR ha ritenuto non proficuo per la minore un trattamento intensivo, che avrebbe potuto compromettere la partecipazione ad attività extrascolastiche ludico-ricreative e di socializzazione con bambini neurotipici. La domanda di riconoscimento automatico di un numero determinato di ore (25 settimanali) è stata rigettata, così come la richiesta di C.T.U. e quella risarcitoria, ritenuta generica. Il Collegio ha comunque ribadito l’obbligo della ASL di elaborare e aggiornare periodicamente il piano individuale terapeutico e di garantire, nelle more, le ore di trattamento stabilite nell’ultima valutazione. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Nota della Redazione
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