Rimborso spese legali al dipendente se fatto connesso al servizio (TAR Sicilia n. 441 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18, comma 1, del D.L. n. 67 del 1997 presuppone che il giudizio di responsabilità promosso nei confronti del dipendente pubblico si sia concluso con un provvedimento che ne escluda la responsabilità e che i fatti e gli atti oggetto del giudizio siano connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali. Il requisito oggettivo-funzionale richiede un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto: occorre, cioè, che il dipendente non avrebbe assolto ai propri compiti se non compiendo quel fatto. Non integra tale connessione la condotta che, pur tenuta in occasione del servizio, risponda a un interesse privato del dipendente e non sia riferibile all’Amministrazione. La disposizione, incidendo sulla spesa pubblica, ha carattere eccezionale e va interpretata restrittivamente.

Il Fatto

Un dipendente della Polizia di Stato veniva indagato, in concorso con altri soggetti, per i reati di cui agli artt. 479, 481 e 110 cod. pen., per essersi procurato, presso un laboratorio di analisi, un certificato attestante la propria positività al Covid-19, al fine di riprendere l’attività lavorativa senza sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria estesa al personale della Polizia di Stato dal D.L. n. 172/2021.

Il procedimento penale si concludeva con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Il dipendente chiedeva quindi all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 67/1997, il rimborso delle spese legali sostenute. L’Amministrazione, previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, respingeva l’istanza per difetto del requisito oggettivo-funzionale. Il provvedimento di diniego era impugnato davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, riuniti i due motivi per connessione, ricostruisce la fattispecie normativa. L’art. 18, comma 1, del D.L. n. 67/1997 subordina il rimborso a due presupposti: la conclusione del giudizio con sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità, e la connessione tra i fatti contestati e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali. Ad essi si aggiunge la valutazione di congruità dell’importo, resa dall’Avvocatura dello Stato in via obbligatoria e vincolante sul quantum; quando invece l’Amministrazione ne richieda il parere sull’an, questo degrada a parere facoltativo e non vincolante.

Quanto alla connessione, la sentenza richiama l’indirizzo per cui essa va intesa come rapporto di stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, dovendosi trattare di attività che si ricollegano necessariamente all’esercizio diligente della pubblica funzione. Serve un nesso di strumentalità: il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto. Il presupposto non sussiste quando la condotta costituisca di per sé violazione dei doveri d’ufficio, sia stata posta in essere per ragioni personali, sia pure in occasione del servizio, o sia potenzialmente idonea a confliggere con gli interessi dell’Amministrazione. Il Collegio richiama, tra gli altri, il parere del Cons. Stato, sez. I, n. 74 del 2025 e la pronuncia del C.G.A.R.S. n. 852 del 2025.

Applicando tali coordinate, il TAR rileva che la condotta contestata — procurarsi un certificato di positività al Covid-19 per evitare la vaccinazione — non è riconducibile a un rapporto di stretta dipendenza con i propri obblighi né presenta il richiesto nesso di strumentalità. Si tratta, al contrario, di una condotta privata, che qualunque cittadino avrebbe potuto tenere nel periodo pandemico, espressione di un interesse personale (l’accertamento medico della contrazione del virus) capace di incontrare solo occasionalmente, e in un momento successivo, le esigenze dell’Amministrazione.

Il Collegio evidenzia, inoltre, che la sottoposizione all’esame clinico ha sottratto il dipendente all’obbligo vaccinale imposto dal D.L. n. 172/2021, facendo venir meno l’unico dovere istituzionale — la vaccinazione ai fini dello svolgimento dell’attività in un settore particolarmente esposto — strettamente connesso all’espletamento del servizio. Fuori fuoco risulta quindi il richiamo alla circolare ministeriale n. 333-A/0021554 del 10.12.2021, adottata in attuazione dello stesso decreto legge.

Ne deriva che l’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha correttamente applicato l’art. 18 del D.L. n. 67/1997, senza incorrere in travisamento dei fatti né in difetto di istruttoria o di motivazione. Il ricorso, infondato, è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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