Esecuzione del giudicato sulla Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 962 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato che ha accertato il diritto del docente all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione di cui alla L. 107/2015 e al relativo accredito. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo all’amministrazione debitrice e deve essere verificato ai fini dell’ammissibilità dell’azione esecutiva. L’inerzia serbata dall’amministrazione, che non deduca l’avvenuto pagamento né l’intervento di fatti estintivi del credito, giustifica l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, con facoltà di delega.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1414, depositata dal Tribunale di Termini Imerese il 20/12/2024 e passata in giudicato. Il titolo aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento della somma di 3.000 €, mediante emissione di buoni elettronici di spesa di pari valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione e spese di lite.

Il diritto azionato riguarda l’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022. L’amministrazione si è costituita in giudizio senza contestare l’avvenuto pagamento né eccepire l’intervento di fatti modificativi o estintivi del credito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando i propri precedenti in materia. La sentenza posta a fondamento dell’azione contiene una condanna pecuniaria a carico dell’amministrazione ed è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria.

Il Collegio ha verificato il rispetto delle formalità e dei termini di legge in punto di notifica della pronuncia all’amministrazione scolastica debitrice. La notifica è stata effettuata il 18/2/2025, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996.

Di converso, l’amministrazione resistente non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito. Questa inerzia ha confermato la fondatezza della domanda esecutiva.

Pertanto il Tribunale ha condannato l’amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. 724/94, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, senza compenso e con facoltà di subdelega. Questi dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Le spese di lite, liquidate in 550 € per compensi oltre accessori e con distrazione in favore dei difensori antistatari, seguono la soccombenza e sono parametrate ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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