Il giudicato non preclude le sopravvenienze normative sulle concessioni demaniali (TAR Puglia n. 468 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di durata, il giudicato che accerta aspetti relativi allo svolgimento futuro del rapporto, quale la scadenza di una concessione demaniale, non spiega effetti preclusivi rispetto alle sopravvenienze normative che incidano sul rapporto stesso. La pronuncia che riconosce la proroga ex art. 1, commi 682 ss., legge n. 145/2018 ha natura meramente ricognitiva degli effetti conformativi della legge-provvedimento e non attribuisce una posizione di vantaggio immutabile nel tempo. Gli atti comunali che recepiscono le sopravvenienze legislative sulla durata delle concessioni hanno natura non provvedimentale e non richiedono l’attivazione del procedimento di autotutela né le garanzie partecipative di cui alla legge n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di due concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, aveva ottenuto dal TAR il riconoscimento della proroga del rapporto sino al 31 dicembre 2033, in base alla disciplina introdotta dall’art. 1, commi 682 ss., legge n. 145/2018. Il Comune di Fasano, con delibera di Giunta del 29 dicembre 2023, aveva tuttavia modificato il termine di validità delle concessioni, anticipandone la scadenza al 31 dicembre 2024, in ragione delle sopravvenienze normative e dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021.

La società ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del 2021, chiedendo la declaratoria di nullità o l’annullamento della delibera comunale, deducendo la violazione del giudicato e contestando la mancata attivazione del procedimento di autotutela e la violazione delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, osservando che la materia delle concessioni demaniali marittime è stata disciplinata attraverso successive leggi-provvedimento volte a conformare direttamente i rapporti concessori in essere, senza richiedere l’intermediazione dell’attività amministrativa. Ne consegue che agli atti adottati dagli enti locali va riconosciuta natura meramente ricognitiva.

Il giudicato formatosi sulla sentenza del 2021 non attribuisce alla società una posizione di vantaggio permanente sino al 2033, ma si limita a ricognire l’esistenza del precetto di cui alla fonte primaria allora vigente e i suoi effetti per il caso di specie. Il giudicato è idoneo a spiegare effetti solo rispetto alla fattispecie attuale, restando il rapporto di durata esposto alle sopravvenienze fattuali o normative che ne mutino il regolamento.

La proroga disciplinata dall’art. 1, commi 682 ss., legge n. 145/2018 è stata superata dai successivi interventi legislativi, culminati nel decreto legge n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, il cui art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 si applica espressamente anche alle concessioni “in essere” sulla base di proroghe disposte ai sensi della legge n. 145/2018. La delibera comunale impugnata ha correttamente recepito tali sopravvenienze, senza che possa configurarsi alcuna nullità per violazione del giudicato.

Il TAR ha altresì dichiarato superata la censura subordinata relativa alla mancata applicazione del differimento annuale disposto dal d.l. n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023, avendo il Comune successivamente disposto l’ulteriore proroga delle concessioni al 30 settembre 2027 con delibera di Consiglio comunale del 2025. Le ulteriori censure sono state infine respinte in quanto l’atto impugnato, privo di natura provvedimentale, non richiedeva il procedimento di autotutela né le garanzie partecipative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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