Esecuzione del giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 963 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza assicura l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla condanna dell’amministrazione scolastica al rilascio della Carta del docente e all’accredito degli importi dovuti, oltre interessi o rivalutazione. Verificato il rispetto delle formalità di notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione che non deduca l’avvenuto pagamento né eccepisca fatti estintivi del credito è tenuta all’esecuzione. Per il caso di persistente inadempimento il giudice amministrativo nomina commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnando un termine per l’adempimento e uno ulteriore per l’attivazione dell’ausiliario.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 641, depositata dal Tribunale di Termini Imerese il 14/6/2024 e passata in giudicato. Con quel provvedimento l’amministrazione scolastica era stata condannata al pagamento della somma di 1.000 €, mediante emissione di buoni elettronici di spesa di pari valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione e spese di lite.

La condanna traeva origine dall’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2022/2023. L’amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha allegato di avere corrisposto la somma dovuta né ha eccepito fatti modificativi o estintivi del credito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato sulla scorta dei propri precedenti di sezione. La sentenza azionata dispone una condanna pecuniaria dell’amministrazione resistente ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Il collegio ha verificato il rispetto delle formalità e dei termini di legge in punto di notifica della pronuncia all’amministrazione scolastica debitrice. La notifica è stata effettuata il 17/8/2024, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Di converso, l’amministrazione resistente, costituendosi, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito della ricorrente. Tale condotta non oppositiva ha confermato la persistenza dell’inadempimento.

Il Tribunale ha pertanto condannato l’amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, e spese di lite, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente, senza compenso e con facoltà di subdelega. Questi dovrà attivarsi, su istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine, provvedendo entro ulteriori sessanta giorni e depositando una dettagliata relazione sugli adempimenti. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 200, seguono la soccombenza secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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