Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Piemonte n. 833 del 04.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario del lavoro, il ricorso è fondato quando il titolo esecutivo è attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, ed è stato notificato all’Amministrazione soccombente presso il domicilio reale. È illegittima l’inerzia dell’Amministrazione che non contesti l’omessa esecuzione: il giudice amministrativo ordina di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. Il compenso del commissario, affidato a un dirigente pubblico e connesso ai suoi compiti istituzionali, è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con sentenza dell’8 maggio 2025, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente le differenze retributive dovute, quantificate in euro 1.274,58, oltre interessi legali. La pronuncia è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.

Stante l’omessa esecuzione, il lavoratore ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo la violazione degli artt. 112 ss. c.p.a. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Alla camera di consiglio del 2 aprile 2026 la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso fondato muovendo dal titolo azionato. La sentenza è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023. La notifica è avvenuta in data 14.5.2025 al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Sul punto il Collegio richiama T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04.12.2024, n. 3479. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato.

Il Tribunale ha dunque ordinato all’Amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della Direzione generale competente.

Quanto al compenso commissariale, il Collegio lo ha ritenuto compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni affidate a un dirigente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali; richiama T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 27.06.2025, n. 2439 e T.A.R. Lombardia Brescia, 30.03.2026, n. 458. Le spese processuali sono poste a carico del Ministero, liquidate secondo il D.M. 55/2014 e ridotte per l’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Il Collegio rileva infine che l’inerzia del Ministero nel dare esecuzione al giudicato civile per cause di lavoro dei docenti non è ipotesi isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale con plurime condanne inottemperate, sulle quali maturano interessi legali, oltre eventuali penalità di mora e spese. Dispone pertanto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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