Impugnazione della delibera di riparto oneri espropriativi: inammissibilità per carenza d’interesse (TAR Puglia n. 175 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza originaria d’interesse, il ricorso proposto avverso una deliberazione di giunta comunale che, lungi dall’assumere valenza provvedimentale, si configuri come mero atto di indirizzo endoprocedimentale, privo di rilevanza esterna e inidoneo a incidere direttamente sulla sfera giuridica dei destinatari. La comunicazione di avvio del procedimento, ancorché successiva, non è suscettibile di autonoma impugnazione, poiché non immediatamente lesiva. Gli effetti lesivi diretti e attuali si producono solo all’esito degli atti applicativi, ossia con i provvedimenti di accertamento e richiesta di pagamento individualmente notificati. L’eventuale impugnazione dell’atto endoprocedimentale, laddove ritenuto lesivo, deve comunque avvenire nel termine decadenziale di 60 giorni decorrente dalla pubblicazione nell’albo pretorio, che ne costituisce legale conoscenza.
Il Fatto
La società ricorrente, attuale proprietaria di un lotto nel PIP del Comune di Bitonto, impugnava la delibera di giunta comunale che accertava maggiori oneri espropriativi per complessivi € 4.680.784,94 e la nota di avvio del procedimento di recupero delle somme. La società, avendo acquistato il suolo da precedenti danti causa, contestava la richiesta di conguaglio di € 32.802,70, deducendo l’illegittimità del riparto degli oneri. Il Comune eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di lesività e, in subordine, l’irricevibilità per tardività della notificazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile. La nota del 1° ottobre 2018, per il suo tenore testuale, svolge esclusivamente la funzione di comunicazione di avvio del procedimento: atto partecipativo privo di immediata lesività e non autonomamente impugnabile. Parimenti, la delibera di giunta n. 118/2018 è stata qualificata come mero atto di indirizzo diretto agli uffici comunali, avente contenuto programmatico e carattere endoprocedimentale, in quanto rinviava a successivi provvedimenti individuali la concreta richiesta di pagamento.
La Corte ha evidenziato che il provvedimento gravato non produce alcuna incisione attuale sulla sfera giuridica della ricorrente, limitandosi a stabilire criteri e modalità procedurali di riparto. In tali casi, gli effetti lesivi possono sorgere solo all’esito degli atti applicativi, che andranno impugnati nel momento in cui saranno notificati. Tale orientamento, costantemente seguito dal TAR in fattispecie analoghe, conferma l’inammissibilità del gravame per carenza originaria d’interesse.
Ad abundantiam, il Collegio ha rilevato che, anche volendo ritenere la delibera immediatamente lesiva, il ricorso sarebbe comunque irricevibile per tardività. La delibera, pubblicata nell’albo pretorio online dal 15 al 29 giugno 2018, ha determinato la decorrenza del termine decadenziale di 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione, termine maturato il 28 settembre 2018, mentre la notifica del ricorso è avvenuta solo il 26 gennaio 2021.
La decisione consolida il principio per cui l’assegnatario di un lotto PIP non può anticipare la tutela giurisdizionale avverso atti privi di carattere provvedimentale, dovendo attendere la lesione concreta derivante dai provvedimenti di accertamento e richiesta di pagamento, ovvero rispettare il termine decadenziale se la delibera contenga già una determinazione puntuale e individuabile del proprio debito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.