Difetto di giurisdizione del G.A. su sequestro e distruzione di prodotto ittico (TAR Sicilia n. 796 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro di prodotto ittico e l’attestazione di non idoneità al consumo alimentare, adottati nell’ambito del procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi di rintracciabilità di cui all’art. 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, sono atti di accertamento e di sequestro riconducibili alla legge n. 689/1981. La posizione giuridica del destinatario assume la consistenza di diritto soggettivo e la relativa cognizione, anche in ordine alla domanda risarcitoria, spetta al giudice ordinario. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, salva la riproposizione nel termine di legge.
Il Fatto
Le ricorrenti, due società operanti nella somministrazione al pubblico di prodotti ittici, hanno impugnato l’attestazione con cui il Dipartimento di prevenzione veterinario dell’A.S.P. aveva giudicato non adatto al consumo alimentare un quantitativo di alimenti e prodotti ittici, già sottoposto a sequestro dalla Capitaneria di Porto, chiedendone l’annullamento e il risarcimento del danno quantificato in Euro 30.000.
Le ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 14 del reg. CE 178/2002, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e presupposto, l’assenza di accertamento organolettico e di campionamento, oltre alla tracciabilità comprovata dalla documentazione contabile. L’A.S.P. ha chiesto il rigetto nel merito; le Amministrazioni ministeriali hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e il difetto di legittimazione passiva della Capitaneria di Porto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare, con assorbimento di ogni altra questione, l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. L’attestazione dell’A.S.P. e, ancor prima, il sequestro operato dalla Capitaneria di Porto appartengono al procedimento che conduce all’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 190/2006 per violazione degli obblighi derivanti dall’art. 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità.
Il giudice richiama il costante orientamento secondo cui l’esercizio di tale potere sanzionatorio rientra nell’alveo delle sanzioni amministrative della legge n. 689/1981, con particolare riguardo alla confisca amministrativa, citando T.a.r. Piemonte-Torino, sez. I, n. 589 del 21.6.2022.
Il sopralluogo presso i locali ove operavano le ricorrenti e il conseguente sequestro dei prodotti ittici sono quindi riconducibili agli atti di accertamento di cui all’art. 13 e al sequestro di cui all’art. 19 della legge n. 689/1981, riferimenti espressamente indicati nel verbale di sequestro come presupposti del potere esercitato.
Da ciò deriva che la posizione giuridica dei destinatari degli atti impugnati e il petitum sostanziale del giudizio, compresa la domanda risarcitoria, assumono la consistenza di diritto soggettivo e restano devoluti alla cognizione del giudice ordinario. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione; le ricorrenti potranno riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario nel termine di legge ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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