Copertura finanziaria a pena di esclusione nel cofinanziamento alloggi universitari (TAR Lazio n. 3121 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di cofinanziamento degli interventi di edilizia residenziale universitaria di cui alla legge n. 338/2000, la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione del bando e, comunque, entro il termine assegnato con il soccorso istruttorio. La mera presentazione di una richiesta di finanziamento bancario ancora in istruttoria non costituisce prova idonea della disponibilità delle risorse proprie e non soddisfa la condizione di ammissibilità. È legittima la clausola del bando che riserva ai soli soggetti pubblici, o ad essi parificati, la possibilità di autocertificare la quota di autofinanziamento, escludendo le fondazioni e gli altri soggetti privati. Il potere ministeriale è integralmente vincolato alla previsione legislativa che commisura il contributo pubblico a una quota non superiore al 75 per cento del costo totale del progetto esecutivo immediatamente realizzabile.
Il Fatto
Una fondazione con personalità giuridica presentava domanda di cofinanziamento ai sensi del d.m. n. 1257/2021 per realizzare un complesso residenziale destinato a studenti universitari, corredandola con una dichiarazione bancaria che subordinava ogni valutazione alla presentazione della documentazione richiesta.
Attivato il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 8, del d.m. n. 1257/2021, la ricorrente produceva una seconda nota bancaria attestante che la richiesta di finanziamento era ancora in istruttoria. La Commissione dichiarava quindi l’inammissibilità dell’intervento e il Ministero, con d.m. n. 1488/2023, decretava la non ammissione al cofinanziamento. L’istanza di autotutela veniva respinta con verbale confermativo, che escludeva la possibilità di autocertificazione per la categoria di appartenenza della fondazione. Il ricorso articolava tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del bando muovendo dall’art. 6, comma 1, del d.m. n. 1257/2021, che impone la trasmissione della richiesta e della documentazione a corredo, a pena di esclusione, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto. L’art. 6, comma 4, lett. i) annovera tra i documenti necessari quello attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento.
Secondo il Tribunale, il momento di verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità coincide con la presentazione della domanda e con il termine assegnato in sede istruttoria, non con la futura concessione del contributo pubblico. Ammettere una richiesta priva di copertura iniziale esporrebbe le risorse pubbliche ai rischi che la verifica mira a prevenire, compromettendo la par condicio dei partecipanti e l’autovincolo assunto dall’amministrazione.
Il potere ministeriale è qualificato come interamente vincolato: il d.m. attuativo, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 338/2000, non potrebbe derogare al vincolo legislativo dell’art. 1, comma 2, che fissa il contributo statale entro il limite del 75 per cento del costo totale. La richiesta bancaria ancora in istruttoria, priva di qualsiasi indicazione sulla possibile determinazione favorevole dell’istituto, non costituisce indice attendibile della serietà e sostenibilità dell’iniziativa.
Quanto al riesame, è inconferente il richiamo all’art. 7, comma 4, del d.m. n. 1257/2021, riferito ai soli interventi di efficientamento energetico su strutture esistenti. Sul terzo motivo, il Collegio ritiene legittima la clausola che esclude le fondazioni e le altre categorie private dalla possibilità di autocertificare la quota di autofinanziamento: il diverso regime di prova trova fondamento ragionevole nello status giuridico dei soggetti pubblici e nel loro rapporto più intenso con l’ente finanziatore, che rende meno stringenti i presìdi a garanzia dell’effettiva disponibilità delle risorse. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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