Accesso agli atti e interesse concreto del privato accreditato (TAR Piemonte n. 1004 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è generica, e dunque non è inammissibile, l’istanza di accesso che individui i documenti detenuti dall’amministrazione senza riportarne gli estremi di data e protocollo, ove l’interessato non possa averne piena conoscenza. È sufficiente che l’amministrazione sia posta nelle condizioni di comprendere la portata e il contenuto della richiesta e di selezionare i documenti ai quali l’istante ha interesse ad accedere. L’istanza di accesso che muove da un interesse attuale e concreto alla conoscenza delle comunicazioni intercorse tra amministrazioni non può essere qualificata come meramente esplorativa. Ne discende l’illegittimità del diniego che neghi l’accesso in base al preteso esaurimento dell’onere motivazionale.

Il Fatto

La ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, ha ricevuto dall’azienda sanitaria provinciale un acconto regionale a copertura dei maggiori oneri da rinnovo contrattuale del personale non medico. In sede di liquidazione dei corrispettivi di una mensilità del 2025, l’azienda ha trattenuto l’importo in pretesa compensazione. A seguito delle richieste di chiarimenti, l’azienda ha riferito di aver applicato la modalità di registrazione contabile indicata per iscritto dai funzionari regionali competenti nel 2021, dichiarandosi disponibile alla restituzione solo a fronte di una diversa disposizione scritta della Regione.

La struttura ha allora presentato istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, chiedendo copia del documento dei funzionari regionali e di ogni corrispondenza intercorsa tra l’azienda e la Regione in ordine alle modalità di registrazione dell’acconto. La Regione ha trasmesso la delibera e il provvedimento dirigenziale del 2021, già pubblicati, negando l’accesso alla restante documentazione. Il diniego è stato impugnato davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dall’esame dell’istanza, ritendone la motivazione adeguata. La ricorrente ha esposto l’interesse concreto a conseguire il pagamento dell’importo trattenuto e a conoscere le direttive regionali alle quali l’azienda dichiara di essersi attenuta. La questione giuridica concerne la qualificazione della domanda come generica o esplorativa.

Il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui non è generica la richiesta che individui i documenti detenuti dall’amministrazione senza riportarne gli estremi di data e protocollo, laddove l’interessato non possa averne piena conoscenza. Vengono citati TAR Lazio, sez. II-bis, n. 15819 del 2023 e TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 876 del 2023.

Nel caso concreto è stata la stessa azienda sanitaria a motivare la decurtazione del corrispettivo sulla base delle interlocuzioni intercorse con i dirigenti regionali e della modalità di registrazione contabile indicata per iscritto dai funzionari regionali. La richiesta della ricorrente è dunque circoscritta e riferibile a un oggetto definito, che l’amministrazione era in grado di comprendere e selezionare.

L’istanza non è pertanto meramente esplorativa, ma muove da un interesse attuale e concreto alla conoscenza delle comunicazioni tra la Regione e l’azienda. Ne consegue l’illegittimità del diniego, che il TAR annulla, condannando la Regione a consentire l’accesso mediante estrazione di copia ai documenti richiesti.

Il collegio regola infine le spese secondo il criterio della soccombenza, liquidando in favore della ricorrente l’importo indicato in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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