Sopravvenienza normativa e nullità per elusione di sentenza non definitiva (TAR Lombardia n. 2175 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione della nullità degli atti amministrativi adottati in violazione o elusione del giudicato, prevista dall’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. e dall’art. 21 septies della legge n. 241/1990, presuppone una sentenza divenuta definitiva e non è invocabile quando l’ottemperanza sia chiesta in relazione a una pronuncia soltanto esecutiva e ancora sub iudice, per la quale il rimedio esperibile è la dichiarazione di temporanea inefficacia di cui all’art. 114, comma 4, lett. c), cod. proc. amm. La sopravvenienza di una legge che ridisciplina proprio gli atti e l’attività amministrativa già oggetto di sindacato giurisdizionale scollega la vicenda dalla fase esecutiva del giudicato, cosicché la rinnovata attività si configura come esecuzione della legge e non come adempimento della pronuncia giudiziaria. Ne deriva l’infondatezza, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla parte che invochi la nullità sulla base di una sentenza non definitiva.
Il Fatto
Una associazione ambientalista agisce per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lombardia n. 1516/2025, pubblicata il 2.05.2025, con cui era stato imposto alla Regione di disporre il divieto di caccia su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi, come individuati nell’allegato alla relazione del Commissario ad acta.
Nelle more del giudizio di appello, sopravviene la legge n. 131/2025, che riscrive l’art. 21, comma 3, della legge n. 157/1992 e, nel regime transitorio, consente l’attività venatoria sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione 2023-2024. La Giunta e il Consiglio regionale adottano quindi una deliberazione di proposta e una deliberazione di approvazione con cui individuano i valichi vigenti in quella stagione. L’associazione ne chiede la nullità per elusione del dictum giudiziario e solleva questione di legittimità costituzionale della nuova norma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina innanzitutto le eccezioni preliminari. L’eccezione di improcedibilità per inesatto adempimento dell’ordine di integrazione del contraddittorio è respinta: la notificazione all’associazione venatoria nazionale presso la sede legale in Roma è corretta ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ., poiché gli organi regionali non hanno personalità giuridica autonoma e vanno considerati organi periferici dell’associazione centrale. Quanto alla notifica telematica, l’art. 3-bis della legge n. 53/1994 esige che l’indirizzo risulti da pubblici elenchi, evenienza non provata. Manifestamente infondata è poi l’eccezione di difetto di interesse ad agire, essendo la ricorrente parte vittoriosa nel giudizio ottemperando.
Nel merito, il ricorso è infondato. La ricorrente invoca la nullità di atti assunti in violazione di una sentenza non ancora passata in giudicato. Ma l’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. riserva quella sanzione agli atti adottati in violazione o elusione del giudicato, in coerenza con l’art. 21 septies della legge n. 241/1990, che richiama il solo giudicato. Per le pronunce non definitive il rimedio è diverso: il giudice determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione, secondo la lett. c) della medesima disposizione.
La nullità è funzionale alla stabilità delle decisioni definitive, valore fondante dell’ordinamento. Tale esigenza non ricorre rispetto a sentenze sub iudice, i cui effetti potrebbero essere travolti in appello. Non è possibile riqualificare l’azione ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., sia per la netta formulazione della domanda, sia perché il rimedio dell’inefficacia presuppone una tutela transitoria e reversibile, non l’anticipazione della tutela definitiva.
Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 2/2011: la sopravvenienza di una legge che ridisciplini gli atti già oggetto di sindacato scollega la vicenda dalla fase esecutiva del giudicato. Il doppio intervento, normativo e amministrativo, incide sulla vicenda passata e su quella futura, che sarà esecuzione della legge e non adempimento della pronuncia. Gli atti impugnati poggiano dunque su presupposti normativi sopravvenuti.
Ne segue l’infondatezza del ricorso e l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87/1953, restando pendente il giudizio di annullamento dei medesimi atti. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.