Ottemperanza alla Carta del docente: obbligo di rilascio e accredito (TAR Sicilia n. 704 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e la regolare notificazione dello stesso all’Amministrazione debitrice, condanna quest’ultima all’adempimento ove non risulti provato l’avvenuto pagamento né allegato alcun fatto modificativo o estintivo del credito. Il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, accertato dal giudice del lavoro con condanna pecuniaria, è eseguibile mediante rilascio della Carta e accredito del relativo importo, con interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Per il caso di persistente inadempimento va nominato il commissario ad acta, con oneri a carico dell’Amministrazione soccombente e spese di lite liquidate secondo il criterio analogico dei minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza della sentenza n. 1072/2024 del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero all’erogazione di complessivi € 1.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione. La parte ha chiesto la condanna all’adempimento, la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato i presupposti dell’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. La sentenza dispone una condanna pecuniaria a carico dell’Amministrazione, è passata in giudicato e sono state rispettate le formalità e i termini di legge per la notificazione della pronuncia all’Amministrazione debitrice. Su questi presupposti il ricorso è stato ritenuto documentalmente fondato.

Sul piano del contraddittorio, la difesa erariale non ha dedotto di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito della ricorrente. È questa inerzia processuale a fondare l’accoglimento: in assenza di contestazione sull’adempimento, l’obbligo risultante dal titolo esecutivo resta integralmente eseguibile.

Il Tribunale ha quindi condannato l’Amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici considerati, con interessi legali o rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, il quale provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme, con oneri a carico del Ministero resistente. Il commissario dovrà far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e il suo compenso, se dovuto, sarà determinato con separato decreto.

Le spese di lite, poste a carico della soccombenza, sono state liquidate in favore della ricorrente avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in ragione dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni affrontate. Il ricorso è stato pertanto accolto, con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *