Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 705 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’azione presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e l’integrale decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del comando giudiziale entro un termine ultimativo, disponendo l’assegnazione del bene dovuto, e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese il riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di 2.000,00 euro oltre interessi.

Notificata la sentenza ai fini esecutivi e decorso il termine dilatorio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era rimasto inerte. Il giudicato, attestato ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., non era stato eseguito: la docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’assegnazione della Carta e la nomina anticipata di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il ricorso è ammissibile sotto un duplice profilo: da un lato risulta l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda; dall’altro è documentata la notificazione della sentenza presso il Ministero e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.

Nessun dubbio sussiste, secondo il TAR, sull’appartenenza del titolo al novero dei provvedimenti eseguibili mediante il rimedio dell’ottemperanza. Si tratta di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato: essa rientra espressamente tra i titoli che possono trovare attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Sul merito, il ricorso è fondato. L’Amministrazione intimata, costituitasi con atto di mera forma, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. L’inerzia, protratta oltre il termine di legge, integra l’inadempimento che giustifica l’intervento del giudice amministrativo.

Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo alla ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica, la somma complessiva di 2.000,00 euro oltre accessori di legge, nonché le spese di lite liquidate dal giudice del lavoro. L’adempimento deve avvenire nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

In conformità alla richiesta, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, senza compenso ma con facoltà di subdelega. Questi dovrà attivarsi, su istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine assegnato, provvedendo nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese del giudizio, liquidate in 550,00 euro oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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