Ottemperanza alla condanna al rilascio della Carta del docente (TAR Sicilia n. 706 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il ricorso è fondato quando il titolo giudiziale azionato è una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato e risultano rispettate le formalità e i termini di notifica della pronuncia all’Amministrazione debitrice. Grava sulla P.A. resistente, che si costituisca in giudizio, allegare e provare l’avvenuto pagamento ovvero l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito. In difetto di tale prova, il giudice amministrativo accoglie il ricorso, assegna all’Amministrazione un termine per l’adempimento e, per il caso di persistente inerzia, nomina un commissario ad acta.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 1044/2024 del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il 26.09.2024. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, e il Ministero era stato condannato a erogare l’importo complessivo di euro 1.000,00 mediante buoni elettronici di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.
La parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza, la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto depositato il 3.12.2025. Alla camera di consiglio del 12 marzo 2026 la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso documentalmente fondato. Il percorso argomentativo muove da un accertamento essenziale: la sentenza di condanna pecuniaria è passata in giudicato e sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge per la notifica della pronuncia all’Amministrazione scolastica debitrice.
Su questo presupposto si innesta la verifica del comportamento processuale della resistente. Il Ministero, costituendosi in giudizio, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito della parte ricorrente. L’Amministrazione è quindi rimasta inadempiente e non ha offerto alcuna prova liberatoria.
Ne deriva la condanna a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, entro il termine ultimo di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il commissario provvederà, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni e su espressa richiesta di parte, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti, con oneri a carico del Ministero, facendo poi pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso, se dovuto, sarà determinato con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in relazione alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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