Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 679 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’azione di cui all’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. è ammissibile per conseguire l’attuazione delle sentenze definitive volte all’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Accertata la definitività del titolo, la rituale notificazione e la conseguente inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione nei modi e nei termini stabiliti. La mancata attivazione della posizione sulla piattaforma informatica della Carta elettronica del docente integra inadempimento del giudicato. Il giudice dispone l’intervento sostitutivo del commissario ad acta e fissa la penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quando l’inadempimento non risulti manifestamente iniquo.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto alla fruizione del beneficio economico della c.d. “Carta del docente”, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per l’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi legali, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione mediante la predetta Carta.

Il titolo è stato notificato all’Amministrazione debitrice e all’Avvocatura, unitamente ai dati necessari all’esecuzione, ma la posizione sulla piattaforma informatica non è stata attivata, con impossibilità di registrazione e di utilizzo del beneficio. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza difese sostanziali né elementi sullo stato dell’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è ammissibile e fondato. Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Nel caso di specie la pretesa azionata trova fondamento in un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ed è sorretta da idonea documentazione. La sentenza del giudice del lavoro reca una condanna in favore della ricorrente, è divenuta definitiva ed è stata ritualmente notificata all’Amministrazione, con conseguente decorso del termine di legge per l’adempimento.

A fronte del chiaro contenuto precettivo del giudicato, l’Amministrazione resistente non ha provveduto a darvi esecuzione, non avendo attivato la posizione della ricorrente sulla piattaforma informatica della Carta elettronica del docente, così impedendo la concreta fruizione del beneficio riconosciuto. Persistendo l’inerzia, il ricorso è accolto e il Ministero è obbligato all’accredito dell’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi nei termini del titolo esecutivo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è disposto l’intervento sostitutivo, con nomina sin d’ora del commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvederà su istanza di parte e decorso inutilmente il termine, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

È accolta anche la domanda di fissazione della somma per ogni violazione o ritardo, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, poiché la penalità di mora non determina un effetto manifestamente iniquo: l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e l’Ente, pur costituitosi, non ha rappresentato ragioni ostative. La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata, per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia. Le spese seguono la soccombenza, liquidate tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della controversia, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *