Interdittiva antimafia, rapporto di parentela e prova del pericolo infiltrativo (TAR Calabria n. 746 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa che giustifica l’informativa interdittiva deve essere accertato con un giudizio induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a far ritenere “più probabile che non” il condizionamento dell’impresa. Non è richiesta la certezza tipica dell’accertamento penale, né un collegamento necessario con una condanna definitiva. I rapporti di parentela assumono rilievo ai fini interdittivi solo quando, per natura, intensità o caratteristiche concrete, lasciano ritenere che l’impresa abbia una regia familiare. In presenza di reati-spia e di un quadro indiziario complessivo riferibile al titolare e al coniuge convivente, l’esposizione al rischio di condizionamento è ragionevolmente desumibile, anche in considerazione della natura individuale dell’attività d’impresa.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di un’impresa agricola e, in tale veste, ha presentato all’ARCEA le annuali domande di sostegno all’attività. Nel 2016 ha inoltre partecipato a un bando per lo sviluppo delle aziende agricole, ottenendo un contributo poi riesaminato al rialzo. Su richiesta informativa della Regione Calabria, la Prefettura ha avviato il procedimento interdittivo, preceduto dal preavviso ai sensi dell’art. 92-bis del d.lgs. n. 159/2011 e fondato su rapporti di parentela ritenuti sintomatici di possibili infiltrazioni.
Dopo le deduzioni della ricorrente, la Prefettura ha emesso l’informativa interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011. Di conseguenza l’ARCEA ha revocato i contributi del periodo 2018-2023, chiedendone la restituzione, e la Regione Calabria ha revocato il contributo concesso per la domanda di sostegno. La ricorrente ha impugnato tutti i provvedimenti davanti al TAR, deducendo eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione del legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il quadro normativo e giurisprudenziale dell’istituto. Il pericolo di infiltrazione mafiosa si valuta secondo un ragionamento induttivo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza. La misura non sanziona fatti penalmente rilevanti, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, e non può fondarsi su un mero sospetto dell’amministrazione: occorrono condotte sintomatiche ed elementi fattuali, tipizzati o oggetto di prudente apprezzamento discrezionale.
Quanto al rapporto parentale, la Corte ribadisce che esso è situazione sintomatica qualificata solo se lascia ritenere una regia familiare dell’impresa. Nei contesti in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia può verificarsi un’influenza reciproca e sorgere legami di cointeressenza, solidarietà o copertura: non si presume che il parente di un mafioso sia mafioso, ma si considera che l’organizzazione clanica si articola sul nucleo familiare.
Nel caso concreto risultano dirimenti la posizione della ricorrente e quella del coniuge convivente. La condanna della ricorrente per un reato-spia — riciclaggio per la sostituzione della targa di un autocarro oggetto di furto — è pienamente valutabile in ottica interdittiva, risultando irrilevante la natura o il valore economico del bene. Quanto al coniuge, la Prefettura ha valorizzato in unità d’insieme la condanna in concorso e i numerosi pregiudizi: controlli con noti pregiudicati, intercettazioni, il coinvolgimento in un’operazione con esito assolutorio per carenze probatorie, le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e l’arresto per furto.
La Corte sottolinea l’autonomia tra giudizio interdittivo e giudizio penale: gli esiti assolutori non elidono le circostanze valorizzate in sede di indagini, che ben possono rilevare nel coacervo fattuale preventivo. Neppure l’omessa ammissione alla prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 è censurabile, avendo la Prefettura escluso la mera occasionalità agevolativa, in ragione della “immanenza” e “persistenza” dei pregiudizi. Analogamente infondata è la doglianza sulla mancata confutazione analitica delle controdeduzioni.
Sulla revoca dei contributi, il Collegio richiama la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 23 del 26.10.2020: di fronte a un’interdittiva antimafia non sussiste alcun affidamento meritevole di tutela circa la conservazione dei benefici. La revoca non è un atto di autotutela discrezionale, ma un mero atto ricognitivo che constata, come atto dovuto e vincolato, l’avverarsi della condizione risolutiva. Il ricorso è quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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