Titolo proprio universitario non riconosciuto nello Stato d’origine non esigibile per il sostegno (TAR Lazio n. 14444 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il titolo di formazione rilasciato da un’università di uno Stato membro, ma non riconosciuto da tale Stato come titolo ufficiale e non abilitante all’esercizio della professione regolamentata corrispondente, non può essere fatto valere in un altro Stato membro ai fini del riconoscimento professionale. Le libertà di circolazione sancite dagli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di attribuire a un titolo di formazione un valore superiore a quello che esso possiede nello Stato d’origine. Ne consegue che l’Amministrazione non è tenuta a valutare un siffatto titolo nell’ambito delle procedure di riconoscimento, né a disporre misure compensative, essendo legittimo il diniego fondato sull’assenza del carattere ufficiale e abilitante del titolo nello Stato di provenienza.

Il Fatto

La ricorrente, in possesso di un titolo conseguito in Spagna presso la Universidad Cardenal Herrera, consistente nel corso denominato “Curso superior de Especialización en atención a las necesidades especificas de apoyo educativo”, chiedeva al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento del titolo ai fini dell’insegnamento su posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. L’Amministrazione, con decreto del 21.10.2022, respingeva l’istanza, rilevando che il titolo non costituiva titolo ufficiale dell’ordinamento scolastico spagnolo, ma titolo proprio dell’università che lo rilascia, non abilitante all’esercizio della professione regolamentata corrispondente in Spagna.

Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso, deducendo un unico composito motivo di violazione della normativa europea sul riconoscimento delle professioni regolamentate, del d.lgs. n. 206/2007, degli artt. 45 e 49 TFUE e degli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 Cost., lamentando il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’omessa valutazione comparativa del percorso formativo svolto all’estero. Le due istanze cautelari proposte venivano respinte.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente escluso il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che l’Amministrazione ha svolto un’apposita verifica presso l’autorità competente spagnola mediante il sistema IMI, acquisendo la risposta secondo cui il corso seguito non costituisce un titolo ufficiale in Spagna, ma un titolo proprio universitario, non abilitante all’esercizio della professione regolamentata corrispondente nel sistema d’origine. Il diniego impugnato non risulta pertanto stereotipato, ma espressamente motivato sulla base di un’interlocuzione ufficiale con lo Stato membro d’origine.

Quanto alla dedotta violazione del diritto europeo, il Collegio ha distinto la fattispecie da quelle esaminate dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del dicembre 2022, richiamate dalla ricorrente. In quei casi, il titolo estero aveva natura abilitante nel paese d’origine, seppure a determinate condizioni; nella controversia in esame, invece, si verte su un titolo proprio dell’università che lo ha rilasciato, non legalmente riconosciuto dallo Stato di provenienza e privo di qualsiasi carattere ufficiale in detto Stato.

Il Giudice amministrativo ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, secondo cui gli artt. 45 e 49 TFUE non possono imporre al primo Stato membro di prendere in considerazione un titolo che non sia rilasciato dal secondo Stato membro e che non sia ivi riconosciuto, non potendo le libertà di circolazione imporre allo Stato ospitante di attribuire a un titolo di formazione un valore superiore a quello che esso ha nello Stato d’origine. Tale principio è stato ribadito dalla sentenza della CGUE del 20.11.2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24.

Alla luce di tali rilievi, il TAR ha ritenuto conforme al diritto europeo la scelta dell’Amministrazione di non valutare il titolo nell’ambito delle procedure di riconoscimento di cui al d.lgs. n. 206/2007, essendo il corso frequentato privo di efficacia abilitante in Spagna per le professionalità dell’educazione speciale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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