Esclusione per violazioni fiscali definitivamente accertate e irrilevanza dello sgravio tardivo (TAR Lombardia n. 531 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esclusione dalle procedure di affidamento, l’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 impone di escludere l’operatore economico che abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse. La causa di esclusione non opera quando l’operatore ha ottemperato pagando o si è impegnato in modo vincolante a pagare, oppure quando il debito tributario sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Lo sgravio disposto in autotutela dall’amministrazione finanziaria dopo tale termine non giova al concorrente se questi non provi che esso sia dovuto a una ragione diversa dall’avvenuto pagamento. La stazione appaltante può dunque valorizzare, quale grave illecito professionale, l’omessa dichiarazione della violazione fiscale.
Il Fatto
Un Comune ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71, d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei servizi di pre-post scuola presso i plessi scolastici del territorio, demandando le funzioni di stazione appaltante all’ufficio unico associato tra la Città Metropolitana e la Provincia. La stazione appaltante ha disposto l’esclusione di una cooperativa concorrente per irregolarità fiscali definitivamente accertate e, in un momento successivo, ha aggiudicato il servizio a un’altra cooperativa.
La concorrente esclusa ha impugnato sia il provvedimento di esclusione sia quello di aggiudicazione, deducendo la violazione del principio di legalità e di buona fede, la violazione dell’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 e l’eccesso di potere sotto molteplici profili, oltre a domandare il risarcimento del danno. L’istanza cautelare è stata rigettata; la causa è giunta alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente sosteneva l’inesistenza del debito fiscale contestato, in quanto annullato in autotutela dall’amministrazione finanziaria. Da qui la tesi per cui l’esclusione si fonderebbe su un presupposto erroneo: la regolarizzazione sarebbe derivata dall’accertamento dell’insussistenza della pretesa tributaria, con effetti ex tunc, e non dal pagamento dell’importo iscritto a ruolo.
Il Tribunale non ha ravvisato elementi per discostarsi dalle conclusioni già raggiunte in sede cautelare, richiamandole integralmente. Il punto decisivo è di ordine probatorio: la ricorrente non ha dimostrato, nemmeno in vista dell’udienza di merito, che lo sgravio adottato dall’Agenzia delle entrate fosse dovuto a una ragione diversa dall’avvenuto pagamento.
Su questa base il Collegio ha ritenuto legittima l’esclusione applicata ai sensi dell’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023. La norma fa salva l’ipotesi in cui l’operatore abbia ottemperato pagando o si sia impegnato in modo vincolante a pagare, oppure in cui il debito sia comunque integralmente estinto, a condizione che l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Il pagamento intervenuto in un momento successivo a tale scadenza non può quindi assumere rilievo. La circostanza che lo sgravio sia stato adottato pochi giorni dopo il termine di presentazione delle domande resta, per la stessa ragione, priva di efficacia liberatoria.
Il Tribunale ha inoltre confermato il rilievo attribuito dalla stazione appaltante all’omessa dichiarazione della violazione fiscale, qualificata come grave illecito professionale, profilo non adeguatamente contestato dalla ricorrente. Il ricorso è stato pertanto respinto, unitamente alla domanda risarcitoria, con condanna alle spese di giudizio liquidate in favore della Città metropolitana.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.