Scia incompleta e potere inibitorio del Comune entro i sessanta giorni (TAR Sicilia n. 572 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di inizio attività non stabilizza i propri effetti quando è fondata su documentazione incompleta rispetto ai requisiti di svolgimento dell’attività. In tale ipotesi l’amministrazione esercita legittimamente il potere inibitorio previsto dall’art. 19, comma 3, della l. 7 agosto 1990, n. 241, purché entro il termine di sessanta giorni prescritto dalla legge. L’assenza della registrazione sanitaria ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE n. 852/2004 integra la mancanza del requisito e non è neutralizzata dalla mera ricevuta di pagamento del tributo. Il Sindaco adotta legittimamente l’ordinanza contingibile per motivi di igiene e sanità nell’esercizio della specifica competenza di cui all’art. 69 del D.Lgs. P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune, in data 15 maggio 2024, una Scia per l’apertura di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Il SUAP chiedeva un’integrazione documentale, riscontrata dalla ricorrente nei giorni successivi.
Il 17 giugno 2024 il SUAP inibiva la Scia per erronea e incompleta integrazione documentale e, con provvedimento di pari data, il Sindaco ordinava l’immediata cessazione dell’attività. La società impugnava entrambi gli atti deducendo la violazione dell’art. 27 della l.r. n. 7/2019, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e, quanto all’ordinanza sindacale, l’incompetenza dell’organo e l’insussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 404 del 24 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio tratta congiuntamente i primi due motivi, relativi all’inibitoria della Scia. Il dato dirimente è la mancanza in atti della registrazione sanitaria ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE n. 852/2004, circostanza valorizzata nel verbale del N.A.S. dei Carabinieri del 6 maggio 2024 e non smentita dagli allegati al ricorso.
Ne deriva che la segnalazione non ha stabilizzato i propri effetti, perché fondata su documentazione incompleta. Il Collegio richiama il principio per cui la Scia è idonea allo scopo solo se sussiste la completezza della relativa documentazione, dovendo corrispondere al modello legale per produrre effetti (Cons. Stato, sez. VI, 7 aprile 2021, n. 2799).
Muovendo l’oggetto del processo dall’atto al rapporto amministrativo, il Tribunale rileva che non è sopravvenuta nemmeno la prescritta registrazione sanitaria: agli atti risulta solo la ricevuta del pagamento del tributo. Il requisito sostanziale resta dunque non integrato.
Del tutto correttamente, pertanto, l’amministrazione ha esercitato il potere inibitorio dell’art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990, peraltro tempestivamente, nel termine di sessanta giorni. Le censure sul contenuto delle integrazioni non superano il vaglio di legittimità del provvedimento impugnato.
Quanto al terzo motivo, relativo all’incompetenza dell’organo, il Collegio ribadisce quanto osservato in sede cautelare: l’ordinanza è stata legittimamente adottata dal Sindaco quale ufficiale di governo per motivi di igiene e sanità, imperativi e da assolvere senza ritardo, nell’esercizio della competenza di cui all’art. 69 del D.Lgs. P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6. Il ricorso è respinto e le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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