Nulli per elusione del giudicato gli atti che riproducono norme annullate (TAR Sicilia n. 575 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che, dopo una sentenza esecutiva di annullamento, adotti un nuovo provvedimento riproduttivo delle stesse disposizioni già caducate, viola ed elude il giudicato amministrativo, con la conseguenza che l’atto è nullo. Il potere di conformazione non può essere esercitato sovrapponendo determinazioni proprie a decisioni giurisdizionali non condivise, al di fuori del sistema delle impugnazioni. L’esecutività della sentenza non sospesa dal giudice d’appello è condizione sufficiente per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm., restando irrilevante la pendenza del gravame in assenza di misure cautelari.

Il Fatto

La Capitaneria di Porto, con ordinanza n. 189 del 21 maggio 2025, ha disciplinato le immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo, imponendo agli operatori una serie di incombenti amministrativi. Gli artt. 2, 3 e 6 e l’allegato 1 riproducono, nel contenuto, le disposizioni già annullate dal TAR con sentenza n. 3513 del 2024, resa tra le stesse parti.

I ricorrenti, proprietari di imbarcazioni adibite ad attività di diving, snorkeling ed escursionismo subacqueo, hanno proposto ricorso per ottemperanza e, in via subordinata, per l’annullamento dell’ordinanza. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio. La questione centrale è se l’amministrazione possa reiterare disposizioni già caducate in pendenza dell’appello proposto avanti al C.G.A.R.S.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria la domanda di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., rilevando che il rito osservato è stato quello ordinario, con garanzie maggiori rispetto alla trattazione camerale. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm., può essere conseguita l’attuazione delle sentenze esecutive del giudice amministrativo.

Nel caso concreto, in mancanza di una pronuncia contraria del giudice d’appello, era pienamente richiedibile l’esecuzione della sentenza n. 3513/2024, con cui era stata annullata per incompetenza relativa l’ordinanza n. 143/2024. La stessa amministrazione, con l’ordinanza impugnata, ha scientemente riproposto il contenuto delle disposizioni già annullate, ritenendole erroneamente prive di effetti “nelle more delle decisioni del C.G.A. adito”.

Il Collegio richiama la C.G.A.R.S. n. 246 del 19 luglio 2025, che ha escluso la sospensione degli effetti della sentenza, osservando che non spetta all’amministrazione sovrapporre proprie ulteriori determinazioni per superare gli effetti di decisioni giurisdizionali da essa non condivise, al di fuori dell’ordinario sistema delle impugnazioni.

Da quanto rappresentato emerge che la parte di ordinanza impugnata è stata adottata in violazione della sentenza n. 3513/2024 ed è dunque nulla e priva di ogni effetto. L’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza determina l’assorbimento della domanda di annullamento, proposta in via subordinata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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