Accesso difensivo e detenzione degli atti presso il concessionario della riscossione (TAR Trentino-Alto Adige n. 27 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso difensivo costituisce istituto autonomo rispetto all’accesso partecipativo ed è funzionale alla tutela di situazioni giuridiche soggettive. Sul richiedente grava l’onere di motivare l’istanza indicando la corrispondenza dell’interesse a una situazione giuridicamente tutelata e il collegamento del documento a tale situazione. Il detentore del documento non può sottrarsi all’ostensione né pretendere che il privato si rivolga all’ente impositore: l’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 impone la trasmissione della richiesta all’ufficio competente. Il concessionario della riscossione, che detiene o ha la disponibilità dei titoli azionati, è tenuto a esibirli.
Il Fatto
Il ricorrente ha inoltrato a una società concessionaria della riscossione, in data 25 ottobre 2025, istanza di accesso agli atti per ottenere copia di ingiunzioni, intimazioni e relativi referti di notificazione. L’istanza era funzionale a far valere le proprie ragioni nell’ambito di una procedura esecutiva promossa dalla stessa società.
Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui all’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, si è formato il diniego tacito. Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a.. La società resistente ha eccepito la mancata prova della notifica dell’istanza e ha sostenuto che il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi all’ente impositore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce i caratteri dell’accesso difensivo richiamando gli approdi dell’Adunanza Plenaria n. 19 e n. 20 del 2020 e della n. 4 del 2021. L’istituto è autonomo rispetto all’accesso generale e strumentale alla tutela di situazioni giuridiche soggettive, potendo operare quale eccezione alle esclusioni previste per l’accesso partecipativo.
Da ciò deriva l’onere del richiedente di dimostrare che il documento è necessario alla cura o alla difesa dei propri interessi, senza che tale valutazione si traduca in un giudizio ex ante sull’ammissibilità o decisività del documento nel giudizio. Il Tribunale accoglie una nozione ampia di strumentalità, intesa come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante.
Nel caso concreto la correlazione tra l’interesse conoscitivo del ricorrente e i documenti richiesti appare chiara, in quanto potenzialmente rilevanti per la tutela avverso avvisi di accertamento, ingiunzioni e misure di fermo. L’istanza individua con precisione i documenti, di cui la società è detentrice o comunque ha la disponibilità, come comprovato dal deposito di atti della stessa specie riferiti a persona estranea al procedimento.
Il Tribunale richiama il principio per cui l’organizzazione amministrativa non deve gravare il privato di oneri inutili e valorizza l’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, che impone la trasmissione immediata della richiesta all’ufficio competente. Il cittadino non è tenuto a individuare autonomamente l’ente destinatario dell’istanza. La società, pertanto, non poteva addossare al ricorrente l’onere di rivolgersi all’ente impositore.
Il ricorso è accolto. Il Tribunale accerta il diritto all’accesso, ordina alla società di rendere disponibile la documentazione entro trenta giorni e la condanna alle spese, liquidate in euro 1.000,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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