Ottemperanza alla carta docenti e commissario ad acta dirigenziale (TAR Sicilia n. 545 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione intimata, poiché il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne. L’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, dettato per i decreti emessi ai sensi della legge Pinto, si applica per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo il compenso in capo al commissario dirigente. Il giudizio di ottemperanza presuppone il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. All’accoglimento consegue l’ordine di integrale esecuzione, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che aveva accolto il ricorso condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti e all’assegnazione sulla medesima della somma di 2.000,00 euro per gli anni scolastici 2020/21, 2021/2022, 2022/23 e 2023/24, oltre interessi dal diritto all’accredito sino al saldo.
Il titolo, notificato al Ministero a mezzo PEC, non risultava eseguito. Il ricorso è stato proposto per conseguire l’esecuzione integrale della sentenza passata in giudicato, con conseguente richiesta di penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui era chiesta l’esecuzione e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui era stata fornita prova.
Ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, ha previsto l’intervento in via sostitutiva del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
Quanto al compenso, il Tribunale ha escluso la corresponsione di alcunché, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La disposizione, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il Collegio ha richiamato, ex plurimis, TAR Calabria, Catanzaro, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna n. 983 del 2023.
Ha inoltre precisato che il munus di ausiliario deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, non potendo essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario è tenuto a depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura telematica, utilizzando il modulo dedicato. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza costituisce ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.
Il Tribunale ha infine disposto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo. Le spese, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in euro 552,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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