Carta docente e ottemperanza: commissario ad acta e penalità di mora (TAR Sicilia n. 544 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato ex art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti dell’azione quando risulti provato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo. Accertata l’inerzia, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inadempimento, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione debitrice, senza compenso, rientrando il munus nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il giudice applica inoltre la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., liquidata negli interessi legali sulle somme dovute. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in via analogica, secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro ha riconosciuto il suo diritto a ottenere la carta docente, nella misura di € 500,00 per ogni annualità di servizio prestato con contratto a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, sino al 30 giugno, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare l’importo complessivo di € 1.500,00.

Il titolo è stato notificato in forma esecutiva presso il domicilio reale dell’amministrazione e risulta passato in giudicato, come da certificazione del funzionario addetto. Non essendo intervenuto l’adempimento nel termine di legge, la parte ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione della decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il primo profilo, il passaggio in giudicato del titolo risulta da attestazione acquisita al giudizio; sotto il secondo, è provato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. In caso di inutile decorso di tale termine, e su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, un dirigente della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro funzionario della medesima struttura.

La nomina avviene senza compenso. Il Collegio argomenta che, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama, in via analogica, l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge n. 89/2001, ma ritenuta applicabile “per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”, come affermato da diversi precedenti tra cui TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025.

Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, e che il commissario deposita gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T. Ogni ritardo nell’esecuzione integra infine ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Dispone quindi la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 552,00, oltre accessori, in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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