Il mancato riconoscimento delle funzioni non tariffate deve essere motivato (TAR Lombardia n. 2557 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di funzioni assistenziali non tariffate di cui all’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, il mancato riconoscimento di una funzione a una struttura in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina regionale è illegittimo per difetto di motivazione, ove le ragioni del diniego non emergano dal provvedimento e non risultino ancorate a criteri predeterminati. Analogamente, è illegittima la delibera che limiti la remunerazione di una funzione ai soli ricoveri provenienti da uno specifico presidio ospedaliero, senza motivare perché i maggiori costi compensati dalla funzione sussistano solo per tali pazienti e non per quelli provenienti dagli altri pronto soccorso della rete territoriale, trattandosi di ricoveri urgenti gestiti dalla medesima unità con identici standard. La mancata comunicazione individuale del provvedimento limitativo, ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990, impedisce l’efficacia dell’atto nei confronti del destinatario e incide sulla decorrenza del termine di impugnazione.
Il Fatto
Una fondazione IRCCS, gestore di una Stroke Unit di II livello e sede di una Stroke Unit di I livello, impugnava la delibera con cui la Regione non aveva riconosciuto, per l’anno 2023, la remunerazione della Funzione 2 (Stroke Unit e Neuroradiologia Interventistica), nonostante la struttura avesse formalizzato apposita istanza e avesse adottato, con altro ospedale, un progetto interaziendale per la gestione dell’ictus. Con motivi aggiunti, la ricorrente impugnava le successive delibere che riconoscevano la funzione per gli anni 2024 e 2025, ma limitandone la remunerazione ai soli ricoveri provenienti dal pronto soccorso di un determinato presidio ospedaliero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo delle funzioni non tariffate, introdotte dall’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e disciplinate a livello regionale dalla legge regionale Lombardia n. 31/1997 e dalla legge regionale n. 33/2009. Dalla formulazione della delibera emerge che i presupposti sostanziali della remunerazione sono l’esistenza di una Stroke Unit, i maggiori costi organizzativi e l’effettuazione di ricoveri urgenti per ictus, senza che la disciplina preveda la presenza di un pronto soccorso interno o la provenienza del paziente da uno specifico presidio.
Quanto al diniego per il 2023, la ricorrente ha dimostrato di essere dotata di Stroke Unit di II livello e di aver sostenuto i maggiori costi. La Regione ha rigettato l’istanza senza esplicitare le ragioni del diniego, evidenziando solo in giudizio la particolare configurazione organizzativa della struttura, priva di pronto soccorso. Il Collegio ha ritenuto tale giustificazione tardiva e non ancorata a un criterio predeterminato, annullando la delibera per difetto di motivazione.
In relazione ai motivi aggiunti, il TAR ha rilevato che la clausola che collega i ricoveri al flusso Emur è stata applicata nel senso di riconoscere la funzione solo per i pazienti del San Matteo. Tale limitazione non risulta giustificata rispetto alla ratio della funzione, che è quella di compensare i maggiori costi sostenuti dalle Stroke Unit di II livello per la gestione in urgenza dell’ictus, indipendentemente dalla provenienza del paziente. Il riconoscimento della funzione per gli anni successivi, in assenza di sopravvenienze, conferma la sussistenza dei presupposti, rendendo illogica l’esclusione dei ricoveri provenienti dagli altri pronto soccorso della rete.
Il Collegio ha inoltre dichiarato tempestiva l’impugnazione della delibera 2024, in applicazione dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990, non essendo stata la clausola lesiva comunicata individualmente alla ricorrente, e ha assorbito i motivi relativi alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Nota della Redazione
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