Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario per Carta docente (TAR Sicilia n. 547 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che ha accertato il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, sussistono i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quando risultino accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine assegnato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza riconoscimento di compenso, trovando applicazione analogica l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non rifuggibile per ragioni interne all’appartenenza amministrativa.
Il Fatto
Con ricorso al TAR Sicilia, il ricorrente — docente — ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, nei limiti dell’eccepita prescrizione quinquennale, con condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento di euro 2.500,00 mediante emissione di buoni elettronici di pari valore nominale.
Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo perché l’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, nonostante la notifica e il decorso del termine previsto per la messa in mora. Si sono costituiti il Ministero dell’Istruzione e del Merito e gli uffici scolastici regionali e territoriali di Palermo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, sulla base della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.. In particolare, risulta attestato il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione e provato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il TAR ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Il Collegio ha escluso il compenso, osservando che l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamando in proposito plurimi precedenti dei TAR e del C.G.A.R.S.
Il TAR ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza; che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T.; che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori, seguono la soccombenza secondo gli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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