Sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione e discrezionalità nella graduazione (TAR Sicilia n. 496 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, una volta divenuta inoppugnabile, consolida la qualificazione dell’abuso e rende sindacabili gli atti consequenziali solo per vizi propri. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 consegue all’accertata inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e alla perdita della proprietà, in funzione afflittiva di tutela del territorio. La graduazione dell’importo entro il massimo edittale costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità o sproporzione. Il criterio della volumetria invocato dal destinatario non può essere opposto al presupposto edilizio ormai definitivo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’attività commerciale, aveva realizzato un recinto adiacente per adibirlo a deposito di materiali, oltre a una scaffalatura metallica. A seguito di un sopralluogo del 23.01.2019, il Comune aveva emanato un’ordinanza di demolizione per la presenza di plurimi manufatti e tettoie realizzati in assenza dei titoli abilitativi. Il provvedimento non è stato impugnato.
Con comunicazione dell’08.10.2020 l’Amministrazione ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione. Nel 2024 è stata poi notificata l’ordinanza con cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria nel massimo di € 20.000,00. Il ricorrente ha impugnato tale atto, chiedendo in via subordinata la riduzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività. L’ordinanza di demolizione e il successivo accertamento di inottemperanza non sono stati tempestivamente impugnati. Ne deriva che le censure sul merito degli abusi sono ormai precluse: gli atti consequenziali sono impugnabili solo per vizi propri, secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza amministrativa.
Il ricorso nel resto è infondato. Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001: l’inottemperanza all’ingiunzione produce l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e, per effetto della riforma del 2014, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 2.000,00 ed € 20.000,00.
Il proprietario che voglia scongiurare l’effetto ablativo deve provare di essere stato impossibilitato, per causa a lui non imputabile, a eseguire la demolizione. L’onere non costituisce un peso eccessivo e serve a bilanciare la funzione afflittiva con l’esigenza di non incentivare condotte opportunistiche.
Quanto alla misura della sanzione, il Collegio la ritiene censurabile in modo autonomo, perché attiene a un profilo proprio dell’ordinanza-ingiunzione. Nel merito, però, la doglianza non coglie. Il ricorrente sostiene che i manufatti non avrebbero prodotto volumetria, con conseguente applicazione delle fasce più miti del regolamento comunale. L’assunto contrasta con gli atti presupposti, ormai definitivi, che qualificano le opere come manufatti con consistenza edilizia autonoma, con coperture e pannellature stabilmente ancorate.
La qualificazione urbanistico-edilizia è dunque presupposto consolidato e non più sindacabile. Il Comune era tenuto ad applicare la sanzione edittale, graduata in relazione alla rilevanza dell’abuso e alla condotta dell’autore. L’applicazione del massimo risulta corretta, in considerazione dell’estensione dei manufatti e del pericolo di reiterazione. Non emerge difetto di motivazione né sproporzione. Il ricorso è pertanto inammissibile in parte e infondato per il resto.
Nota della Redazione
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