Ricorso cumulativo per più lotti solo per vizi procedurali comuni (TAR Lombardia n. 2823 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 120, comma 13, c.p.a. consente l’impugnazione con ricorso cumulativo delle aggiudicazioni di più lotti di una medesima gara solo quando siano dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto. Per identici motivi devono intendersi le censure che, ove accolte, inficiano indistintamente tutti gli atti impugnati, risolvendosi in vizi procedurali comuni, strutturali o radicali, come quelli che colpiscono il bando, la nomina o la composizione della Commissione o i criteri di aggiudicazione. Non integrano tale categoria le censure dinamiche che concernono l’attività valutativa della Commissione, la quale esercita con autonomia di giudizio per ciascun lotto. In tal caso il ricorso è inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente, operatore economico, impugnava l’aggiudicazione di due distinti lotti di una gara indetta per l’affidamento di servizi di pulizia, deducendo un unico motivo articolato. La società censurava l’operato della Commissione, la quale avrebbe attribuito a tutti i concorrenti, per ogni lotto di partecipazione, punteggi e giudizi identici, senza procedere ad autonome valutazioni delle singole offerte tecniche, disattendendo le regole del disciplinare. In particolare, la ricorrente evidenziava come i propri progetti tecnici per i due lotti, redatti da soggetti diversi e differenziati nel contenuto, avevano ricevuto valutazioni del tutto sovrapponibili.
La ricorrente lamentava quindi un difetto di istruttoria, assumendo che la Commissione avesse valutato una sola offerta replicandone il giudizio anche per l’altro lotto e negli altri lotti in cui il medesimo operatore partecipava in forma associata, nonostante la diversità dei progetti presentati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle controparti per violazione dell’art. 120, comma 13, c.p.a. La norma, in deroga al generale divieto di cumulo, consente l’impugnazione cumulativa solo ove siano dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto, nell’ottica di garantire celerità e certezza dei rapporti giuridici.
Ad avviso del Tribunale, l’identità dei motivi deve essere valutata in relazione alla loro capacità di inficiare unitariamente gli atti impugnati. Tale effetto si verifica solo per i vizi procedurali comuni, strutturali o radicali, che colpiscono a monte l’intera procedura e si trasmettono agli atti a valle, come quelli concernenti il bando, la composizione della Commissione o i criteri di aggiudicazione.
Nel caso in esame la censura riguardava l’attività valutativa della Commissione, fase che il Collegio ha qualificato come dinamica e non comune ai vari lotti. Ogni lotto costituisce una procedura autonoma, in cui la Commissione è chiamata a valutare le offerte con riferimento alle specifiche caratteristiche e alle rispettive esigenze, con autonomia di giudizio. L’eventuale vizio di valutazione in un lotto non si riverbera sugli altri, atteso che le valutazioni sono operate separatamente per ciascuna offerta.
Richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6723/2024, il Tribunale ha precisato che la condotta della Commissione giudicatrice appartiene alla fase successiva e distinta della valutazione delle offerte di ciascun lotto, non potendo essere ricondotta a un segmento procedurale comune. La natura cartolare del provvedimento unico di aggiudicazione non modifica la sostanza plurima del suo contenuto.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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