Regolazione ART e concessioni autostradali: legittima la revisione tariffaria d’impulso (TAR Piemonte n. 1741 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di concessione autostradale di durata pluridecennale non può ritenersi esaurito per la parte non ancora eseguita: la sua revisione periodica ad opera del regolatore di settore è ammessa, anche in senso peggiorativo, ricorrendo quella retroattività impropria che la giurisprudenza costituzionale e unionale reputano fisiologica nei rapporti di durata, con il solo limite della ragionevolezza e della sostenibilità della gestione. Il potere dell’ART di dettare sistemi tariffari e di verificarne i piani economico-finanziari, attribuito dall’art. 37, comma 2, lett. g), del d.l. n. 201/2011 e dall’art. 43 del medesimo decreto, ha natura di discrezionalità tecnica e resta sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. L’atto di regolazione è motivato attraverso l’intero procedimento, secondo la tecnica della motivazione per relationem, e la matrice dei rischi costituisce strumento di verifica della corretta allocazione del rischio, non invasione dell’autonomia contrattuale.

Il Fatto

La società concessionaria, titolare di tratte autostradali per oltre 2800 km con scadenza convenzionale al 2038, ha impugnato dapprima la delibera ART n. 75/2025, recante indizione di una call for inputs per l’aggiornamento del sistema tariffario, e successivamente, con motivi aggiunti, la delibera n. 241/2025, conclusiva del procedimento regolatorio. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità delle nuove misure in tema di allocazione dei rischi, verifica dell’equilibrio economico-finanziario, determinazione del TIR Equity e del WACC, disciplina delle poste figurative e individuazione dei comparables.

Il quadro è segnato dall’accordo transattivo del 14.10.2021, recepito nel terzo Atto Aggiuntivo del 21.3.2022, con cui la concessionaria ha accettato la regolazione ART di cui alla delibera n. 71/2019. L’Autorità e il Ministero si sono costituiti contestando gli assunti di parte ricorrente. È intervenuta ad adiuvandum l’associazione di categoria delle concessionarie autostradali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo. La delibera n. 75/2025 contiene una mera indizione di consultazione, atto endoprocedimentale non lesivo, volto a provocare il contraddittorio con gli stakeholder. La sua impugnazione, proposta nella consapevolezza della natura dell’atto, rappresenta un uso improprio dello strumento processuale.

Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha ricostruito il perimetro del sindacato ammesso sulla regolazione economica, richiamando Cons. St., Sez. VI, n. 3678/2025: il potere esercitato ha natura di discrezionalità tecnica, censurabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del regolatore, pur restando esperibile il controllo di ragionevolezza, logicità e attendibilità.

Sul difetto di motivazione e di istruttoria, il Collegio ha osservato che l’atto di regolazione è motivato attraverso l’intero procedimento, secondo la tecnica della motivazione per relationem, e non può essere valutato isolando la sola delibera finale dagli atti richiamati e dal procedimento a monte. Eventuali vizi non si ravvisano quando la giustificazione delle scelte contestate sia rinvenibile nel percorso procedimentale e non risulti palesemente irrazionale.

Quanto al fondamento dei poteri ART, il TAR ha ricostruito l’evoluzione normativa dall’art. 37, comma 2, lett. g), del d.l. n. 201/2011, introdotto dal d.l. n. 109/2018, alla legge n. 193/2024, escludendo la prospettazione riduttiva di parte ricorrente. La lett. g) nasce in logica di ampliamento delle competenze dell’ART alle concessioni in essere, in combinato disposto con l’art. 43 del medesimo decreto.

Sulla pretesa retroattività, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 147/2025, n. 234/2020, n. 56/2015) e unionale (Corte di Giustizia, cause C-322/16, C-98/14, C-702/17): nei rapporti di durata è configurabile la retroattività impropria, ammessa entro il limite della ragionevolezza. La concessione autostradale, qualificata SIEG, inserisce il contratto in una dinamica trilaterale in cui rilevano gli interessi degli utenti, la cui cura è demandata al regolatore. Le singole misure censurate, dalla matrice dei rischi alle poste figurative, risultano coerenti con la causa contrattuale e sorrette da motivazione plausibile. Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto, con integrale compensazione delle spese per la novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *